VITA

Autore: Daniele Bussola
ASSINEWS 293 – gennaio 2018

 

L’articolo 1892 del codice civile stabilisce che il contratto di assicurazione è annullabile quando il contraente, o l’assicurato, con coscienza e volontà omette di riferire all’assicuratore, no­nostante gli sia stata rivolta un’apposita domanda, circostanze in grado di modificare il rischio assicurato.
Il contratto di assicurazione, perciò, è annullabile quando l’assicuratore è stato tratto in inganno nella valutazione del rischio che ha accettato di assicurare.
Un contratto nullo non produce nessun effetto e le eventuali prestazioni già eseguite devono essere restituite. Un contratto annullabile, invece, produce tutti gli effetti di un contratto va­lido, ma tali effetti possono venire meno se viene fatta valere con successo l’azione di annullamento.

La reticenza del contraente e/o dell’assicurato è causa di annullamento del contratto assicurativo quando si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:

  • la dichiarazione è inesatta o reticente;
  • l’inesattezza o la reticenza è stata determinante ai fini della formazione del consenso da parte dell’assicuratore;
  • il contraente e/o l’assicurato ha reso la dichiarazione con dolo o colpa grave.

Perché si configuri il dolo non sono necessari artifici o altri mezzi fraudolenti, ma è sufficiente da parte del contraente/assicurato:

  • la coscienza dell’inesattezza o della reticenza;
  • la volontarietà di rendere detta dichiarazione inesatta o reticente.
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