La pensione anticipata (ex pensione di anzianità) ha la particolarità di poter essere conseguita solo con il requisito contributivo (quindi a qualunque età). Anche in tal caso vanno distinte due situazioni:

– lavoratori con contributi già versati al 31 dicembre 1995 (lavoratori, cioè, del regime «retributivo» o «misto»);

– lavoratori che hanno iniziato a lavorare e pagare contributi dal 1° gennaio 1996 (lavoratori, cioè, del regime «contributivo»).

Lavoratori del sistema «retributivo» o «misto». Come l’anno scorso, anche nel 2018 possono conseguire la pensione anticipata con le seguenti anzianità contributive, valutando tutti i contributi a qualsiasi titolo versati o accreditati:

uomini = 42 anni e 10 mesi;
donne = 41 anni e 10 mesi.
Lavoratori del sistema «contributivo». Come l’anno scorso, anche nel 2018 hanno avuto due vie per maturare il diritto alla pensione anticipata.

A) Prima via. Con le seguenti anzianità contributive:

uomini = 42 anni e 10 mesi;
donne = 41 anni e 10 mesi.
In tal caso si valutano tutti i contributi a qualsiasi titolo versati o accreditati con esclusione dei contributi volontari; i contributi da lavoro versati prima dei 18 anni d’età vengono moltiplicati per 1,5 (valgono cioè una volta e mezzo).

B) Seconda via: al compimento di 63 anni e 7 mesi in presenza di almeno 20 anni di contributi «effettivi» (obbligatori, volontari, riscatto, esclusi contributi figurativi) e a condizione che l’ammontare mensile della prima rata di pensione risulti non inferiore a un importo soglia mensile, pari a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale nel 2012: cioè 1.202,35 euro mensili (l’importo dell’assegno sociale dell’anno 2012 era pari a 429,41 mensili).

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