di Carlo Giuro
La rendita temporanea costituisce la new entry, sempre più attore protagonista, nel sistema italiano di previdenza complementare. L’esperienza pilota, a dire il vero solo virtuale considerando che non ha mai materialmente debuttato, è stata quella della Rita, la Rendita integrativa temporanea anticipata introdotta in via sperimentale nel biennio 2017-2018 dalla scorsa manovra finanziaria in parallelo ed in stretta sinergia con l’Ape volontaria (Anticipo pensionistico) in un complessivo processo di pianificazione previdenziale. Al di là di quanto previsto però per dir così sulla carta, l’Anticipo pensionistico non ha avuto concreta realizzazione lo scorso anno (sarebbe dovuta partire il primo maggio 2017) causa la complessità del meccanismo di funzionamento con rinvio forzato del debutto all’anno in corso e proroga al 2019 del biennio di sperimentazione.

Come naturale conseguenza anche la Rita nella versione originaria non si è mai materializzata. E’ utile comunque rammentare quali sono i requisiti previsti per potere accedere alla prestazione. La Rendita integrativa temporanea anticipata nella vecchia versione era accessibile da parte dei lavoratori iscritti alla previdenza complementare in possesso dei requisiti richiesti per l’Ape volontaria, vale a dire avere almeno 63 anni di età, 20 anni di contributi e trovarsi a non più di tre anni e sette mesi dal pensionamento di vecchiaia nel regime pubblico obbligatorio, con l’ulteriore condizione che il rateo pensionistico nel regime obbligatorio non sia inferiore a 1,4 volte il trattamento minimo Inps.
Per poter richiedere la Rita, l’iscritto al fondo pensione avrebbe dovuto cessare il rapporto di lavoro (dimissioni e/o licenziamento) e avere la certificazione dell’Inps utile ad ottenere l’Ape volontaria. Non era quindi necessario che l’iscritto avesse effettivamente richiesto l’Ape volontaria per poter ottenere la prestazione dal fondo pensione ma era invece sufficiente che il richiedente avesse le caratteristiche per poterne beneficiare. Procedendo in ordine cronologico una nuova tipologia di rendita temporanea era stata poi introdotta dalla Legge concorrenza, entrata in vigsulla ore il 29 agosto scorso. I requisiti per accedere alla nuova prestazione erano rappresentati dall’avere cessato il rapporto di lavoro ed essere rimasti inoccupati per un periodo di tempo superiore a 24 mesi, non essere distanti più di cinque anni dalla maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza (o secondo quanto indicato dalle forme pensionistiche, ricordando che con riferimento alla facoltà riconosciuta alle forme pensionistiche di estendere fino a un massimo di 10 anni il periodo previsto per l’anticipo della prestazione pensionistica la relativa modifica sarebbe dovuta essere operata in sede di assemblea straordinaria, per i fondi pensione negoziali e preesistenti) e avere maturato almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Come sottolineato dalla Covip nella circolare interpretativa, l’accesso anticipato alla prestazione doveva essere riconosciuto anche a coloro che si trovassero, in tale periodo di prossimità alla pensione obbligatoria, in una situazione di invalidità permanente che comportasse la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.

In presenza dei requisiti sopra indicati, l’aderente poteva chiedere, in alternativa, l’erogazione delle ordinarie prestazioni pensionistiche (in capitale e/o in rendita) ovvero la rendita temporanea fino al conseguimento dei requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio. Si trattava pertanto di facoltà rimesse alla libera scelta dell’ aderente. In entrambi i casi, l’anticipo poteva interessare l’intero importo della posizione individuale o una sua porzione. Si prevedeva anche le forme consentissero all’iscritto di esprimere la scelta considerata più opportuna in merito alla percentuale di smobilizzo della posizione accumulata. Last but not least vi è la nuova Rita così come modellata dalla Legge di bilancio 2018 che, come sottolinea il Mefop, unifica e sostituisce le versioni precedentemente previste dalla legge di bilancio 2017 e dalla legge sulla concorrenza. Possono accedervi i lavoratori che cessino l’attività, a condizione che maturino l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro i cinque anni successivi e siano in possesso di un requisito contributivo complessivo di almeno 20 anni nei regimi obbligatori (viene meno allora il requisito dei tre anni e sette mesi dal pensionamento di vecchiaia). E’ riconosciuta la facoltà di percepire la rendita anticipata anche ai lavoratori che risultino inoccupati per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e che maturino l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 10 anni successivi. Come funziona? Rappresenta una forma di riscatto frazionato con periodicità di frazionamento, la cui definizione è rimessa alla forma pensionistica. Così come aveva chiarito la Covip (con circolare dello scorso marzo con riferimento alla versione ora superata), nel caso in cui non venga utilizzata l’intera posizione individuale a titolo di Rendita integrativa temporanea anticipata, l’iscritto conserverà il diritto di usufruire delle ordinarie prestazioni in capitale e rendita a valere sulla porzione residua di montante individuale, che continuerà ad essere gestita dalla forma pensionistica complementare.

La Commissione di vigilanza sui fondi di previdenza complementare reputa poi opportuno che la porzione di montante di cui si chiede il frazionamento continui a essere mantenuta in gestione, così da poter beneficiare anche dei relativi rendimenti. Salvo diversa volontà dell’iscritto, da esprimersi al momento della richiesta, tale montante dovrà essere riversato nel comparto più prudente della forma pensionistica complementare. Le rate da erogare verranno ricalcolate di volta in volta e terranno quindi conto dell’incremento o della diminuzione del montante derivante dalla gestione dello stesso.
In caso di decesso dell’iscritto in corso di percezione della Rita, il residuo montante corrispondente alle rate non erogate, ancora in fase di accumulo, sarà riscattato secondo le regole relative alla premorienza previste dalla normativa di settore. Importante anche evidenziare come l’autorità di vigilanza ritiene che le rate della Rita si applichino i limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti per le prestazioni pensionistiche. (riproduzione riservata)
Fonte: La Rita si rinnova