Secondo l’art. 2052 c.c., la responsabilità dei proprietari dell’animale è presunta, fondata non sulla colpa ma sul rapporto di fatto con l’animale, con la conseguenza che il proprietario risponde in ogni caso e in toto per i danni cagionati al terzo, a meno che non dia la prova del fortuito.

Se la prova non è fornita, il giudice deve condannare il proprietario dell’animale ai danni per l’intero.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 30 novembre 2017 n. 28652