Pagine a cura di Antonio Ciccia Messina

Investimenti e pagamenti: è il binomio delle materie interessate da continui aggiornamenti normativi, che seguono a profonde modifiche dei mercati finanziari. Sono le materie interessate anche da due novità legislative, riassunte con altrettanti acronimi, noti agli addetti ai lavori e un po’ criptici per la generalità degli utenti: Mifid 2 e Psd 2. La prima sigla riguarda gli investimenti. La seconda riguarda i pagamenti digitali.

Si tratta in entrambi i casi di provvedimenti voluti dall’Europa per uniformare e coordinare la legislazione nel Vecchio continente ed entrambi hanno un impatto normativo e organizzativo su banche e società impegnate nell’ambito finanziario.

Il decreto sugli investimenti è entrato in vigore il 3 gennaio 2018; il decreto sui pagamenti ha visto la luce l’11 dicembre 2017, giorno in cui è stato definitivamente approvato dal governo.

Sono provvedimenti che hanno una triplice struttura: quella organizzativa (requisiti degli operatori, condizioni per l’esercizio dell’attività), quella contrattuale (relativa ai rapporti con l’utenza) e quella istituzionale (relativa a controlli e sanzioni).

Il decreto sugli investimenti classifica i nuovi scenari finanziari (definisce, per esempio, la negoziazione algoritmica), dà il profilo degli operatori (spicca su tutti il consulente finanziario indipendente, pagato a parcella dal cliente), rinnova le regole di correttezza e trasparenza (obblighi di conclusione del contratto secondo forme prescritte, anche se non necessariamente scritte su carta), ha un occhio di riguardo per le pmi (possono capitalizzarsi con il crowdfunding su portali internet gestiti da soggetti abilitati), cerca di rendere possibili il sistema dei controlli con le segnalazioni dei wisthleblower.

Il decreto sui pagamenti vuole consentire lo sviluppo dei sistemi di pagamento con strumenti elettronici anche per piccoli importi e detta regole per togliere il rischio delle transazioni non autorizzate in capo all’utente, che ha diritto anche di essere avvisato se gli revocano la carta.

Mifid 2. Quando parliamo di Mifid 2, parliamo del decreto legislativo 3 agosto 2017 n. 129, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 198 del 25 agosto 2017: è il decreto legislativo che attua la Direttiva 2014/65/Ue del parlamento europeo e del consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari.

Il nuovo intervento è motivato dal fatto che la normativa europea è cambiata e il legislatore italiano ha di nuovo dovuto mettere le mani e raccordare nuovamente gli ordinamenti giuridici.

In sede europea, infatti, una direttiva (2014/65/Ue) e un Regolamento (600/2014) hanno rimescolato le carte e, modificando la precedente disciplina, hanno incluso settori in precedenza non regolamentati e impostato un sistema più completo di vigilanza e di applicazione delle regole, con lo scopo di normare il mercato finanziario.

Il mercato finanziario assiste a un proliferare di tipi di strumenti finanziari e alla diffusione dei sistemi di trading ad alta frequenza, attraverso i quali ha luogo una quota rilevante delle transazioni sui mercati telematici. Qual è l’obiettivo? Sempre lo stesso e cioè sviluppare un mercato unico dei servizi finanziari in Europa, nel quale siano assicurate la trasparenza e la protezione degli investitori, in modo che i risparmiatori e le imprese di investimento possano operare a livello transfrontaliero (cosiddetto «passaporto unico») con maggiore semplicità e a condizioni identiche in tutti gli stati dell’Unione.

L’impostazione e la scommessa in Europa sono sempre le stesse: tutela del cittadino/utente, in questo caso risparmiatore/investitore come conseguenza della regolazione del mercato.

I principali soggetti interessati dalle nuove disposizioni, spiegava il comunicato stampa del governo all’indomani della approvazione definitiva del decreto legislativo, sono le società di investimento mobiliare (Sim), le banche che prestano servizi di investimento, le società di gestione del risparmio (Sgr) che prestano servizi di investimento, i gestori di mercati regolamentati, gli operatori nel settore dell’energia e delle materie prime (energy e commodity player).

In sintesi si può dire che il decreto regolamenta i requisiti di ammissione al mercato, definendo in maniera più estesa i mercati di scambio su cui si rafforza la vigilanza e con una accezione più comprensiva dei trading automatizzato e inclusione del trading ad alta frequenza.

Viene, infatti, tra l’altro, definita e regolamentata la «negoziazione algoritmica», cioè la negoziazione di strumenti finanziari in cui un algoritmo informatizzato determina automaticamente i parametri individuali degli ordini, come per esempio l’avvio dell’ordine, la relativa tempistica, il prezzo, la quantità o le modalità di gestione dell’ordine dopo l’invio, con intervento umano minimo o assente.

Vediamo il ventaglio delle novità.

Le disposizioni del decreto legislativo garantiscono una corretta informazione per gli investitori, regolano i potenziali conflitti di interesse tra le parti e richiedono una adeguata profilatura del risparmiatore. Le imprese di investimento dovranno attenersi a regole più stringenti al fine di garantire i clienti circa il fatto che i prodotti finanziari loro offerti siano adeguati alle loro esigenze e caratteristiche e che i beni nei quali investono siano adeguatamente protetti.

Si prevede poi che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Esma), l’Autorità bancaria europea (Eba), per i depositi strutturati, e le autorità di vigilanza nazionali (Consob e Banca d’Italia) abbiano la facoltà di vietare o limitare la distribuzione di taluni prodotti finanziari; in particolare, tali autorità potranno valutare il merito dei prodotti offerti e potranno vietare su base temporanea la loro commercializzazione e lo svolgimento di qualunque altra attività qualora ritengano che essi possano compromettere la stabilità e l’integrità dei mercati, l’ordinato svolgimento delle negoziazioni e gli interessi degli investitori.

Si ampliano poi gli obblighi di comunicazione alla clientela su costi e oneri connessi ai servizi di investimento o accessori che devono includere anche il costo della consulenza (se rilevante), il costo dello strumento finanziario raccomandato o venduto al cliente e le modalità con cui il cliente può remunerare il servizio d’investimento ricevuto. Inoltre, le informazioni circa tutte le voci di costo devono essere presentate in forma aggregata, per consentire al cliente di conoscere il costo complessivo e il suo impatto sul rendimento atteso dall’investimento.

Nuove norme sono previste anche in tema di consulenza finanziaria, con l’introduzione della consulenza «indipendente» e con alcune specifiche previsioni che devono essere osservate dalle imprese di investimento.

Tradotto «consulenza indipendente» significa che il cliente remunera direttamente il promotore finanziario e tutto ciò deve essere spiegato dall’intermediario (Banca, Sim ecc.) al cliente in maniera chiara e trasparente .

Il recepimento della direttiva Mifid 2 ha, infine, costituito l’occasione per definire una disciplina unitaria nell’ambito del sistema finanziario riguardo all’istituto della segnalazione delle violazioni (cosiddetto whistleblowing).

A tale proposito Consob ha attivato attiva due nuovi canali dedicati alla ricezione delle segnalazioni previste dalla legge sul whistleblowing: così l’autorità potrà ricevere direttamente le segnalazioni operate da personale di soggetti vigilati (Sim, Sgr, Sicav, banche e altri soggetti specificati nell’art. 4-undecies del Tuf, in riferimento a presunte violazioni o illeciti).

Il decreto si occupa anche di crowdfunding. In materia la Consob ha licenziato la nuova versione del regolamento sul crowdfunding, che estende a tutte le piccole e medie imprese (pmi) questa forma di accesso al mercato dei capitali, inizialmente riservata alle startup e alle pmi innovative.

In particolare le quote di partecipazione in piccole e medie imprese costituite in forma di società a responsabilità limitata possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali.

È prevista, inoltre, una maggiore tutela per gli investitori grazie all’obbligo, in capo ai gestori dei portali per la raccolta di capitali on-line, di aderire a sistemi di indennizzo o di dotarsi di copertura assicurativa.

La normativa secondaria è stata adeguata alle ultime innovazioni legislative in materia di crowdfunding, in particolare la legge di Bilancio per il 2017 (n. 232 dell’11 dicembre 2016) e il decreto legislativo (n. 129 del 3 agosto 2017) di recepimento della seconda direttiva europea in materia di prestazione dei servizi di investimento (Mifid 2). Il nuovo regolamento è entrato in vigore il 3 gennaio 2018 a eccezione delle norme che riguardano l’obbligo di adesione a un sistema di indennizzo o la stipula dell’assicurazione (si veda altro servizio a pagina 16, ndr).

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