PROPERTY
La sottile distinzione tra l’estensione alla
garanzia property e la polizza GM stand alone
Autore: Fabrizio Mauceri
ASSINEWS 293 – gennaio 2018
Premessa
L’argomento relativo a che cosa si intenda per fenomeno elettrico e cosa si invece per guasto macchina è intriso di aspettative mancate e supposizioni inesatte.
Un po’ per colpa di molti operatori del settore, in parte perché nella confusione più o meno c’è sempre qualcuno che ne trae un vantaggio. Sicuramente una delle prime premessa da fare è che dal punto di vista scientifico esiste il fenomeno elettrico (che può colpire circuiti ed apparecchiature elettriche e/o elettroniche) e non esiste il fenomeno elettronico. Quest’ultimo è stato infatti una invenzione peritale creata alla fine degli anni ’80 per giustificare il mancato indennizzo di danni da fenomeno elettrico che colpivano apparecchiature elettroniche sempre più sofisticate.
Questo perché c’erano grosse pressioni in ambienti assicurativi per cercare di convogliare questa tipologia di copertura nelle polizze guasti macchine per i macchinari di processo e nelle polizze elettroniche per le apparecchiature elettroniche di ufficio. La scelta tecnica era ovviamente giustificata dal fatto che nelle polizze elettronica e guasto macchina la copertura assicurativa era fortemente limitata dal punto di vista normativo. Si pensi infatti al fatto che in queste polizze un danno si considera non riparabile quando le spese di riparazione sono uguali o superiori al bene danneggiato, mentre nelle polizze property la copertura è quasi sempre con il valore a nuovo (mal che vada col limite del doppio o del triplo, se non addirittura senza limite).
Come è andato il mercato lo sappiamo. Gli operatori non hanno rinunciato a chiedere l’estensione del fenomeno elettrico nelle polizze property chiedendo l’estensione ai danni alle apparecchiature elettroniche e loro componenti. Scelta per lo più seguita anche dalle compagnie, che nella maggior parte dei casi hanno preferito seguire il mercato piuttosto che perdere i clienti, in questa sede ci concentriamo sulle due fattispecie per cercare di delineare le differenze fra ognuna delle due coperture e capire quando è vantaggiosa una rispetto all’altra. Innanzitutto che cos’è un fenomeno elettrico o un guasto macchina? Partiamo dalle due definizioni sotto proposte.
Definizione di fenomeni elettrici
Sono manifestazioni di fenomeno elettrico il corto circuito, la variazione di corrente, le sovratensioni, l’arco voltaico dove, per questi fenomeni deve intendersi:
- corto circuito: contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso;
- variazione di corrente: scostamento del livello dell’intensità di corrente elettrica da valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell’impianto;
- sovratensioni: improvviso innalzamento del valore della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell’impianto od immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche;
- arco voltaico: scarica elettrica accidentale tra due parti dell’impianto sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete.
Definizione di guasto macchina
Per guasto si deve intendere un danno accidentale, improvviso e imprevisto causato da:
- incuria, imperizia, negligenza, atti dolosi di dipendenti o di terzi;
- difetti di fusione, del materiale e di costruzione; errori di progettazione e di montaggio;
- incidenti fortuiti di funzionamento quali errata messa a punto, allentamento delle parti, vibrazioni, sollecitazioni anormali, tormento molecolare, forza centrifuga, velocità eccessiva, difettosa o accidentale mancanza di lubrificazione, grippaggio, colpo di ariete, surriscaldamento locale (ad esclusione del surriscaldamento di caldaie o impianti similari quando tale surriscaldamento sia seguito da esplosione), mancato o difettoso funzionamento di congegni di protezione;
- caduta, urto, collisione o eventi similari, ostruzione da o introduzione di corpi estranei;
- gelo;
- effetti di corrente elettrica conseguenti a eccessivo o insufficiente voltaggio; deficienza di isolamento, corti circuiti, circuiti aperti o arco voltaico; effetti di elettricità statica; scoppio di trasformatori, di interruttori in aria o in olio.
Differenze tra fenomeno elettrico e guasto macchina
Dalle due definizioni che abbiamo visto sopra di fatto possiamo constatare che il fenomeno elettrico riguarda esclusivamente eventi e sinistri collegati in qualche modo alla corrente elettrica ed a un danno collegato ad un suo mal funzionamento o a un’anomalia (corto circuito, la variazione di corrente, le sovratensioni, l’arco voltaico).
Quindi la portata della copertura assicurativa è essenzialmente limitata ai danni collegati a sbalzi di tensione e simili. La copertura guasti macchina invece oltre a ricomprendere tutte le tipologie di danno causato da fenomeno elettrico ricomprende una molteplicità di eventi che si configurano come danni da guasti meccanici e da errato utilizzo dei macchinari stessi che provoca un danno agli enti assicurati. Di fatto quindi la polizza guasti macchina ha sulla carta una molteplicità di garanzie in più rispetto alla copertura fenomeno elettrico.
Per quale ragione allora il mercato non gli ha dato la stessa diffusione della garanzia accessoria della polizza property?
I motivi sono sostanzialmente due. Il primo è il costo sicuramente non basso di una copertura guasti macchina valore intero su tutti i macchinari di processo che va a sommarsi al costo della polizza property. La seconda altrettanto importante è dovuta alla normativa di polizza, che di fatto limita la copertura allo stato d’uso nella maggior parte dei casi nella polizza GM, mentre nella polizza property di regola l’assicurazione è con il valore a nuovo. Per completare il panorama andiamo a vedere alcune tipologie di clausole che estendono la garanzia del fenomeno elettrico nelle polizze property.
Fenomeno elettrico. I esempio:
A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde dei danni materiali e diretti di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.
La Società non risponde dei danni:
- agli impianti ed alle apparecchiature elettroniche;
- causati da usura o da carenza di manutenzione;
- verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- dovuti a difetti noti all’Assicurato all’atto della stipulazione della polizza nonché‚ quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore…Omissis
Fenomeno elettrico. II esempio
A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde dei danni che si manifestassero alle macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici e/o elettronici da qualsiasi motivi occasionati (compresi eventi sociopolitici con terrorismo e sabotaggio) anche quanto si manifestassero sotto forma di abbruciamento, carbonizzazione, fusione e scoppio. L’indennizzo a questo titolo verrà effettuato senza l’applicazione di quanto previsto all’art. 1907 del Codice Civile, sino alla concorrenza dell’importo indicato alla relativa partita e previa detrazione … Omissis
Differenze fra le due clausole:
sicuramente la prima è molto limitativa. Esclude infatti la copertura alle apparecchiature elettroniche (la seconda no) ed introduce una serie di esclusioni tipiche delle polizze elettroniche. La seconda clausola, più estesa, è invece più in linea con uno standard di tradizionale copertura property.
Vediamo ora come viene prestata la copertura del fenomeno elettrico nella polizza guasti macchina in modo che abbiamo una visione completa delle principali differenze.
Norme che regolano l’assicurazione di solo fenomeno elettrico – rischio assicurato
La Società si obbliga ad indennizzare esclusivamente i danni materiali e diretti di fenomeno elettrico ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, collaudati e pronti per l’uso cui sono destinati. Rischi esclusi:
La Società non è obbligata ad indennizzare i danni:
a) causati da incendio, esplosione o scoppio, azione del fulmine, furto o tentativo di furto, salvo i danni di fenomeno elettrico conseguenti a tali avvenimenti. Sono altresì esclusi i danni causati dall’opera di spegnimento o di demolizione.
b) dovuti ad ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche;
c) causati da difetti di cui il Contraente o l’Assicurato o il preposto all’esercizio del macchinario erano a conoscenza al momento della stipulazione della polizza;
d) causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell’Assicurato;
e) causati da atti dolosi di terzi, compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio, occupazione di fabbrica o di edifici in genere, requisizioni;
f) causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione;
g) verificatisi in conseguenza di danni per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o fornitore delle cose assicurate;
h) dovuti: all’inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l’esercizio, l’uso e la manutenzione; a funzionamento improprio del macchinario e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
i) causati da deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell’uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici nonché ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita; di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
l) a lampade o altre fonti di luce, accumulatori elettrici nonché a sistemi ed apparecchiature elettroniche per elaborazione dati, salvo si tratti di elaboratori di processo, apparecchiature di comando, controllo e regolazione del macchinario o impianto;
m) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell’ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;
n) causati da inondazione, allagamento, impantanamento a qualsiasi causa dovuti, terremoto, maremoto, eruzione vulcanica o eventi similari, tromba marina e d’aria, cicloni, mareggiata, cedimento del terreno e delle fondazioni, franamento, valanga, slavina, crollo di fabbricati per sovraccarico di neve, eventi naturali in genere;
o) conseguenti a perdita o distruzione degli enti assicurati o qualunque altra relativa spesa, causati direttamente o indirettamente da esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
p) causati o risultanti da:
- virus informatici di qualsiasi tipo;
- accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell’Assicurato, non autorizzati dall’Assicurato stesso;
- cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti; anche se causati da atti dolosi, atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato e anche se dai suddetti eventi derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi di polizza;
q) causati dall’impossibilità per qualsiasi computer, sistema di elaborazione dati, supporto di dati, microprocessore, circuito integrato o dispositivi similari, software di proprietà o in licenza d’uso di:
- riconoscere in modo corretto qualsiasi data come la data effettiva di calendario;
- acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato od informazione o comando od istruzione in conseguenza dell’errato trattamento di qualsiasi data in modo diverso dalla effettiva data di calendario;
- acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato o informazione in conseguenza dell’azione di comandi predisposti all’interno di qualsiasi software che causi perdita di dati o renda impossibile acquisire, elaborare, salvare, memorizzare gli stessi in modo corretto ad una certa data o dopo di essa.
La sfilza di esclusioni della clausola fenomeno elettrico nella polizza guasti macchina è di per sé indicativa del fatto che il mercato ha preferito scegliere di andare verso una copertura del fenomeno elettrico in una polizza property, piuttosto che utilizzare la copertura ivi prevista nella guasti macchina.
Conclusioni
Abbiamo visto le principali differenze esistenti tra la polizza guasti macchina e la copertura del fenomeno elettrico e abbiamo constatato che la prima copre non solo i danni cosiddetti elettrici ed elettronici, ma anche tutta una serie di guasti meccanici. Si è potuto inoltre constatare che esiste comunque una sovrapposizione di garanzie, limitatamente ai danni da fenomeno elettrico. Sovrapposizione che crea comunque coperture tendenzialmente più estese nell’ambito property rispetto che a quello engineering. Pe questa ragione e per le altre sovra esposte il mercato ha finito per premiare maggiormente una copertura rispetto all’altra.