L’IVASS ha emanato il Provvedimento n. 67 del 21 dicembre 2017, che stabilisce i limiti per il calcolo degli incentivi e delle penalizzazioni di cui all’articolo 3 del provvedimento  IVASS 18/2014.

Le imprese integrano le compensazioni dei pagamenti per i sinistri accaduti nell’esercizio 2018 che avvengono ai sensi dell’art.13 del D.P.R. 18 luglio 2006 con i valori degli incentivi e delle penalizzazioni di cui all’articolo 3, comma 2, del Provvedimento n. 18 se nel suddetto esercizio contabilizzano premi, al lordo delle cessioni in riassicurazione, in misura superiore a:
a) 5 milioni di euro per la macroclasse “ciclomotori e motocicli”;
b) 40 milioni di euro per la macroclasse “autoveicoli”.
Entro il 31 maggio dell’anno successivo all’esercizio di riferimento, l’IVASS comunica alla Stanza di Compensazione, distintamente per le macroclassi “ciclomotori e motocicli” e “autoveicoli”, l’elenco delle imprese che hanno raggiunto le soglie minime di raccolta premi di cui al comma 1.

I percentili utilizzati per la determinazione dell’importo minimo e di quello massimo dei
sinistri da includere nel calcolo sono i seguenti:
a) per la macroclasse “ciclomotori e motocicli” il percentile minimo è il 12° e
quello massimo è il 98°;
b) per la macroclasse “autoveicoli” il percentile minimo è il 13° e quello massimo
è il 98°.

Per la macroclasse “ciclomotori e motocicli”, il valore massimo dei differenziali
percentuali tra incentivi e penalizzazioni (delta) è stabilito come segue:
a) variabile “costo medio dei sinistri subiti”: delta pari al 7% sia per i danni al
veicolo assicurato e alle cose trasportate sia per le lesioni al conducente;
b) variabile “dinamica temporale del costo medio dei sinistri subiti”: delta pari al
5%;
c) variabile “velocità di liquidazione dei sinistri subiti”: delta pari all’1%.

Per la macroclasse “autoveicoli”, il valore massimo dei differenziali percentuali tra
incentivi e penalizzazioni (delta), è stabilito come segue:
a) variabile “costo medio dei sinistri subiti”: delta pari al 7% sia per i danni al
veicolo assicurato e alle cose trasportate sia per le lesioni al conducente;
b) variabile “dinamica temporale del costo medio dei sinistri subiti”: delta pari al
7%;
c) variabile “velocità di liquidazione dei sinistri subiti”: delta pari al 1%.

Il Provvedimento è entrato in vigore il 1° gennaio 2018.

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