L’assicurazione è necessaria per assumere incarichi esterni
Pagina a cura di Andrea Mascolini

Sedute riservate da remoto per la valutazione delle offerte; rotazione degli esperti in base agli incarichi ricevuti; polizza assicurativa per i commissari dipendenti dalla pubblica amministrazione; verifica dei requisiti dei commissari a campione. Sono questi alcuni dei contenuti della determinazione Anac n. 4 del 10 gennaio 2018 che aggiorna parte della linea guida 5/2016 ai contenuti del dlgs 56 del 19/4/2017 che ha modificato alcune parti degli articoli 77 e 78 del codice dei contratti pubblici.

Fra le diverse integrazioni contenute nelle linee guida Anac sui commissari di gara, di particolare interesse è quella sulle modalità di svolgimento dei lavori della commissione giudicatrice. In particolare, si stabilisce che la commissione debba aprire in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica dell’integrità e della presenza dei documenti richiesti nel bando di gara (o della lettera di invito). Invece in una o più sedute riservate, o lavorando da remoto, la commissione dovrà valutare le offerte tecniche e procedere all’assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicati nel bando o nella lettera di invito.

In quest’ultimo caso l’Anac ha precisato che si dovrà utilizzare «un canale telematico che assicuri l’autenticità nonché la riservatezza delle comunicazioni».

Altra integrazione di rilievo riguarda il contenuto delle ulteriori linee guida che l’Anac dovrà emanare (entro tre mesi dalla pubblicazione del dm di cui al comma 10 dell’art. 77 del codice dei contratti pubblici che deve fissare i compensi dei commissari di gara): per quanto riguarda le modalità per garantire la rotazione degli esperti si chiarisce che nelle future linee guida si dovrà prendere in considerazione il «numero di incarichi effettivamente assegnati».

È inoltre prescritto che le stazioni appaltanti, una volta pubblicato sul proprio sito internet la composizione della commissione giudicatrice, saranno tenute a dare comunicazione dell’avvenuta pubblicazione all’Autorità entro tre giorni dalla stessa.

La linea guida 5/2016 viene integrata anche con riguardo all’obbligo di polizza assicurativa che i commissari (dipendenti dell’amministrazione) devono rispettare: sarà richiesta la polizza soltanto quando il commissario lavori «in amministrazioni diverse da quelle di appartenenza»; l’assenza di un’idonea copertura assicurativa precluderà, ha detto l’Anac, la possibilità di svolgere incarichi all’esterno della propria amministrazione.

Per quel che riguarda le modalità di verifica dei requisiti si integra la linea guida con quanto previsto dall’articolo 216, comma 12 come modificato dal primo decreto correttivo, stabilendo che, fino alla piena interazione dell’albo con le banche dati istituite presso le amministrazioni detentrici delle informazioni inerenti ai requisiti dei commissari, si procede con verifica a campione sulle autodichiarazioni dei commissari che hanno presentato domanda di iscrizione all’elenco Anac.

In questi casi, l’Autorità procederà alla verifica, a campione, sulla correttezza e sul mantenimento nel tempo di quanto autodichiarato per l’iscrizione all’elenco, anche avvalendosi dell’ausilio della Guardia di finanza.

Viene anche precisato che i commissari interni (escluso il presidente) potranno essere nominati per servizi e forniture sotto soglia Ue (209 mila euro), per lavori al di sotto di un milione e per lavori non particolarmente complessi, fra i quali si chiarisce che rientrano anche quelli affidati con i sistemi dinamici di acquisizione previsti dall’articolo 55 del codice.
Fonte: