IL VOSTRO QUESITO

Premesso che abbiamo intenzione di instaurare più rapporti di collaborazione A con A, in tutti i rami (escluso vita), Vi preghiamo di fornirci indicazioni in merito ai seguenti quesiti:

  1. In occasione della stipula di una polizza in collaborazione con l’Agenzia XY,è OBBLIGATORIO riportare nell’allegato 7/B anche l’elenco delle altre collaborazioni in corso od è SUFFICIENTE menzionare solo l’Agenzia XY interessata alla polizza?

2) E’ possibile stipulare polizze indicando nell’allegato 7/B anche l’eventuale nostro Collaboratore iscritto nella sezione E,che viene in contatto con il cliente,oppure la “collaborazione” è rigidamente riservata ai soli iscritti nella sezione A?

L’ESPERTO RISPONDE


1) Per il primo quesito la risposta non può essere categorica perché l’IVASS, seppur sollecitata dalla norma primaria – legge 221/2012 – si è limitata ad esprimere pareri su richiesta. Analizziamoli insieme, partendo dall’art. 22 comma 10 della citata legge che recita:
… gli intermediari assicurativi (iscritti nelle sezioni A,B e D), … possono adottare forme di collaborazione reciproca nello svolgimento della propria attività anche mediante l’utilizzo dei rispettivi mandati … a condizione che al cliente sia fornita, con le modalità e forme previste nel codice delle assicurazioni private e sui regolamenti attuativi, una corretta e completa informativa in relazione al fatto che l’attività di intermediazione viene svolta in collaborazione tra più intermediari, nonché l’indicazione dell’esatta identità, della sezione di appartenenza e del ruolo svolto dai medesimi nell’ambito della forma di collaborazione adottata.
L’IVASS, più volte interpellata dai sindacati di categoria, in merito alla predisposizione del mod. 7B nel caso di più accordi di libera collaborazione, ha prima limitato l’informativa all’indicazione delle collaborazioni “inerenti al ramo assicurativo di specifico interesse del Cliente”.
Nel prosieguo delle risposte l’IVASS aggiunge: Resta inteso che, una volta che il cliente abbia operato la scelta del prodotto … l’intermediario proponente darà evidenza dell’intermediario emittente (e della relativa Impresa mandante) che interviene nel caso specifico … E ciò al fine di evitare la ridondanza dell’indicazione di tutte le collaborazioni, che sarebbe in palese contrasto con la finalità di raggiungere trasparenza ed utilità.
Uno Studio Legale altamente qualificato ci ricorda che il mod. 7B fa parte delle informative precontrattuali che vanno fornite prima della conclusione di un contratto di assicurazione, e che l’indicazione della collaborazione avviene in una fase in cui il cliente/acquirente è già a conoscenza del prodotto offerto, e dunque della collaborazione agita dall’intermediario.
Ne consegue inoltre – a parer nostro – che non riteniamo necessario (ma non è vietato) indicare le collaborazioni anche quando il contratto è realizzato attraverso i mandati diretti.

2) Per il secondo quesito la risposta non può essere che una sola: il mod. 7B obbliga ad indicare l’intermediario o l’addetto all’intermediazione (all’interno dei locali) che ha contatto con il cliente. Pertanto questa persona ha un rapporto diretto con il suo agente generale proponente, per cui svolge la sua ordinaria attività, senza aver alcun rapporto con l’agente emittente. E dunque la persona che ha contatto col cliente viene riportata nel mod. 7B come per tutti gli altri contratti che intermedia. E ciò senza gestire direttamente il rapporto di collaborazione ex-art. 22 legge 221/2012.