Risarciti al cliente danni creati dal sostituto
di Debora Alberici* *cassazione.net

L’assicurazione è tenuta a risarcire anche i danni sofferti dal cliente per l’attività svolta dal sostituto dell’avvocato, nominato illecitamente oltre i limiti della procura. A questa importante conclusione è giunta la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 1580 del 23 gennaio 2018, ha respinto il ricorso di una compagnia condannata dalla Corte d’appello di Milano a risarcire i parenti di alcune vittime di un disastro aereo, i cui nominativi non erano stati inseriti dal sostituto del legale nel ricorso.

Con una lunga quanto chiara motivazione la terza sezione civile ha chiarito che nella ipotesi in esame, a fronte dell’illecita attività dell’avvocato che, in sostituzione dell’unico avvocato incaricato dai clienti e senza l’autorizzazione dei clienti si sostituisca all’avvocato di fiducia compiendo attività processuali non autorizzate con esito pregiudizievole per i clienti stessi, i clienti possono agire direttamente nei confronti del sostituto per farne accertare la responsabilità. È un’azione diretta che trae la sua fonte dall’esercizio di un’attività direttamente pregiudizievole nella sfera dei clienti altrui da parte dell’avvocato non autorizzato, ed è un’azione diretta che consente ai clienti di far valere una responsabilità contrattuale del professionista, volta, nel caso in esame, al risarcimento dei danni. Ed è proprio dall’affermazione di responsabilità del professionista, perseguibile con l’azione diretta dagli stessi danneggiati, che discende l’obbligo della sua assicurazione professionale di tenerlo indenne dalle conseguenze dannose provocate da terzi dallo svolgimento dell’attività professionale stessa. Ciò perché l’assicurazione professionale infatti risponde per ogni danno provocato dal professionista nell’esercizio della sua attività professionale, e qui siamo di fronte a un danno certo ed è altrettanto certo che sia stato causato dall’attività professionale svolta, anche se senza incarico, in favore dei parenti delle vittime.

Ora il verdetto della Corte meneghina è dunque divenuto definitivo. Sarà l’assicurazione a pagare i danni sofferti dai parenti delle vittime e provocati dalla leggerezza professionale del legale che, nonostante non autorizzato espressamente nella procura, aveva svolto attività difensiva per conto del suo dominus.
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