La clausola claims made che escluda le richieste postume appare immeritevole di tutela, in quanto attribuisce all’assicuratore un vantaggio ingiusto e sproporzionato, senza contropartita.

Tanti dubbi da parte della Corte Suprema di Cassazione (Sezione III civile, ordinanza interlocutoria numero 1465 del 19 gennaio 2018) a cui viene sottoposta una fattispecie nella quale “l’assicuratore ha curiosamente deciso di innalzare la franchigia da 4.000 a 100.000 euro dopo l’avveramento del sinistro (che in un contesto economico sociale di una piccola città non poté non avere avuto una certa eco: venne distrutto un magazzino, crollò una gru, si ferirono due persone), ma prima che il terzo danneggiato rivolgesse le proprie richieste all’assicurato”.

Uno fra tutti:

La clausola claims made fa dipendere la prestazione dell’assicuratore della responsabilità civile non solo da un evento futuro ed incerto ascrivibile a colpa dell’assicurato, ma altresì da un ulteriore evento futuro ed incerto dipendente dalla volontà del terzo danneggiato: la richiesta di risarcimento.

Di Sonia Lazzini

Pertanto:

Il Collegio àuspica che le Sezioni Unite diano risposta stabilendo che la clausola claim’s made, nella parte in cui esclude il diritto dell’assicurato all’indennizzo quando la richiesta di risarcimento gli pervenga dal terzo dopo la scadenza del contratto, sia dichiarata immeritevole di tutela sempre

ed ancora:

“non sembra lecito sostenere che la clausola claim’s made eviti “costi insostenibili”.

Essa non è affatto quel baluardo contro il rischio di tracolli finanziari che certa dottrina vorrebbe far credere, ma è più banalmente una clausola conveniente per l’assicuratore: e va da sé che la validità dei contratti non si giudica in base alla loro convenienza per l’una o per l’altra parte”.

Di conseguenza

questo Collegio chiede alle Sezioni Unite di stabilire se siano corretti i seguenti princìpi:

(a) nell’assicurazione contro i danni non è consentito alle parti elevare al rango di “sinistri” fatti diversi da quelli previsti dall’art. 1882 c.c. t ovvero, nell’assicurazione della responsabilità civile, dall’art. 1917, comma primo, c.c.;

(b) nell’assicurazione della responsabilità civile deve ritenersi sempre e comunque immeritevole di tutela, ai sensi dell’art. 1322 c.c., la clausola la quale stabilisca che la spettanza, la misura ed i limiti dell’indennizzo non già in base alle condizioni contrattuali vigenti al momento in cui l’assicurato ha causato il danno, ma in base alle condizioni contrattuali vigenti al momento in cui il terzo danneggiato ha chiesto all’assicurato di essere risarcito.

Per il testo integrale dell’ordinanza:

https://appaltieassicurazioni.it/clausola-claims-made-la-lente-della-corte-cassazione-due-nuovi-quesiti-alle-sezioni-unite/