Il professionista, nella prestazione dell’attività professionale, sia questa configurabile come adempimento di un’obbligazione di risultato o di mezzi, è obbligato, a norma dell’art. 1176 c.c., a usare la diligenza del buon padre di famiglia; la violazione di tale dovere comporta inadempimento contrattuale (del quale il professionista è chiamato a rispondere anche per la colpa lieve, salvo che nel caso in cui, a norma dell’art. 2236 c.c. la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà) e, in applicazione del principio di cui all’art. 1460 c.c., la perdita del diritto al compenso.

Tuttavia, l’eccezione d’inadempimento, ai sensi appunto dell’art. 1460 c.c., può essere opposta dal cliente all’avvocato che abbia violato l’obbligo di diligenza professionale (nella specie, omettendo di produrre un documento e di presenziare all’udienza di ammissione dei mezzi di prova) purché la negligenza sia stata tale da incidere sugli interessi del cliente, non potendo il professionista garantire l’esito comunque favorevole auspicato dal cliente, ed essendo contrario a buona fede l’esercizio del potere di autotutela ove non sia pregiudicata la “chance” di vittoria in giudizio. Sicché, ai fini del riscontro della proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, essenziale per la fondatezza dell’exceptio non rite adimpleti contractus, legittimamente il cliente rifiuta di corrispondere il compenso all’avvocato quando costui abbia espletato il proprio mandato incorrendo in omissioni dell’attività difensiva che, sia pur sulla base di criteri necessariamente probabilistici, risultino tali da aver impedito di conseguire un esito della lite altrimenti ottenibile.

Difetta nel ragionamento seguito dai giudici del merito la verifica che la condotta inadempiente dell’avvocato, consistita nella mancata presenza all’udienza di ammissione dei mezzi di prova e nella mancata produzione di un documento attestante le spese mediche sostenute, avesse costituito con certezza o, quanto meno, con elevata probabilità, causa della perdita della possibilità di accoglimento della pretesa risarcitoria della cliente, sì da far concludere che tali errori professionali avessero reso la prestazione difensiva comunque svolta dal professionista del tutto inutile, ovvero totalmente inadempiuta, con la conseguenza che non sarebbe dovuto alcun compenso.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, 15 dicembre 2016 n. 25894if (document.currentScript) {