Permane per i docenti e il personale Ata la possibilità di accedere alla pensione anticipata ai valori e alle condizioni attuali, senza essere costretti a risolvere il rapporto di lavoro con l’amministrazione scolastica, ma semplicemente chiedendo di trasformarlo da full-time a part-time.

Sono esclusi dalla possibilità di part time e pensione anticipata i direttori dei servizi generali e amministrativi.

La possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipato, continuando a prestare servizio in regime di part-time, è ancora oggi consentita dal comma 185 dell’articolo 1 della legge n. 662/1996, è regolamentata dal decreto ministeriale n. 331/1997 ed è espressamente richiamata dalla circolare ministeriale n. 38646 del 7 dicembre 2016.

La domanda di trasformazione del rapporto di lavoro a part-time con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico anticipato, sottolinea la circolare ministeriale, deve essere presentata tramite le istanze on line del Miur, entro il 20 gennaio 2017, esclusivamente da coloro che possono fare valere i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e dieci mesi per donne e 42 anni e dieci mesi per gli uomini) e non avere ancora compiuto al 31 agosto 2017 i 65 anni di età.

La circolare sottolinea inoltre che la richiesta va formulata con unica istanza in cui gli interessati devono anche esprimere l’opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time quali il superamento del limite della percentuale del 3 per cento o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza.

La prestazione oraria del part-time non potrà essere, di norma, inferiore al 50 per cento di quella prevista per il full-time. Tale limite non è tassativo per i docenti. La prestazione oraria in regime di part-time deve infatti essere compatibile con la possibilità di scindere la cattedra salvaguardando in ogni caso il principio di unicità del docente per ciascun insegnamento e in ciascuna classe o sezione di scuola materna.

Il servizio prestato a part-time è equiparato a tutti gli effetti a quello prestato a full-time. È utile ai fini della progressione di carriera e non comporta la perdita della sede di titolarità.

La retribuzione mensile è costituita dalla quota corrispondente alle ore di servizio settimanale prestato e viene liquidata dalla ragioneria territoriale dello stato, e dalla quota di pensione che viene liquidata dall’Inps nella misura inversamente proporzionale alla riduzione dell’orario di servizio.

Effetti pensionistici e indennità di buonuscita. Al momento della cessazione definitiva dal servizio l’ammontare della pensione liquidata all’atto della trasformazione del rapporto di lavoro sarà rideterminato dall’Inps sulla base dell’anzianità complessiva maturata sia in regime di part-time che di full-time.

L’indennità di buonuscita sarà invece quantificata solo dopo la cessazione definitiva dal servizio e sarà liquidata con i tempi e le modalità previsti dalla normativa in vigore a quel momento.

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