Nel corso della seduta dell’11 gennaio 2017 l’Assemblea del Senato, in seconda lettura, ha approvato un testo di legge che riguarda responsabilità ed assicurazioni nella sanità pubblica e privatamente

di Sonia Lazzini

Il ddl di Legge Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario approvato con il nuovo titolo “Disposizioni in materia di sicurezza della persona assistita e di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie” andrà ora in terza lettura alla Camera.

Con questo l’augurio si è conclusa l’analisi degli emendamenti  a Palazzo Madama: “L’auspicio è che la Camera dei deputati faccia rapidamente seguito a questo nostro lavoro“.

Sulla base del primo articolo per il quale “La sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute ed è perseguita nell’interesse dell’individuo e della collettività” tutto il nuovo impianto normativo si fonda sul presupposto che la sicurezza delle cure si realizzi anche mediante l’insieme di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio connesso all’erogazione di prestazioni sanitarie e l’utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative.

Per la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata la responsabilità sarà di tipo contrattuale mentre sui singoli operatori sanitaria resta l’impianto della responsabilità aquiliana di cui all’articolo 2043 cc.

Fondamentale risulta quindi il ruolo dello strumento assicurativo:

  • infatti le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private dovranno essere provviste di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d’opera
  • mentre per tutti gli esercenti le professioni sanitarie, con pagamento a proprio carico è previsto l’obbligo di una polizza di RCT ma anche per l’eventuale danno erariale davanti alla Corte dei Conti

Con futuri decreti ministeriali saranno definiti:

  • i criteri e le modalità per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo esercitate dall’IVASS sulle imprese di assicurazione che intendano stipulare queste polizze,
  • i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche o private e per gli esercenti le professioni sanitarie, prevedendo l’individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere massimali differenziati
  • i dati relativi alle polizze di assicurazione stipulate

Da ultimo viene previsto che il soggetto danneggiato abbia  diritto di agire direttamente, entro i limiti delle somme per le quali è stato stipulato il contratto di assicurazione, nei confronti dell’impresa di assi curazione.

Mentre non è passato l’emendamento che prevedeva anche da parte delle stesse Compagnie di Assicurazioni, un obbligo di sottoscrizione (come previsto in ambito di Responsabilità Civile Auto); a maggioranza l’Assemblea del Senato ha inteso rinviare tale argomento durante la discussione del decreto legge sulla concorrenza.

Questo in estrema sintesi l’impianto normativo.

A modesto avviso di chi scrive però non tutte le scelte legislative brillano per la loro coerenza con alcuni principi, costituzionalmente garantiti.

Nel corso infatti della discussione dell’11 gennaio 2017, l’Assemblea ha approvato il seguente emendamento all’articolo 9:

“6. In caso di accoglimento della domanda proposta dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria privata o nei confronti dell’impresa di assicurazione titolare di polizza con la medesima struttura, la misura della rivalsa e quella della surrogazione richiesta dall’impresa di assicurazione, ai sensi dell’articolo 1916, primo comma, del codice civile, per singolo evento, in caso di colpa grave, non possono superare una somma pari al valore maggiore del reddito professionale, ivi compresa la retribuzione lorda, conseguito nell’anno di inizio della condotta causa dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo”.

Quasi dimenticando che la giurisdizione della Corte dei Conti, dallo stesso supremo Giudice civile, è considerata esclusiva.

E per concludere, non si può non notare una certa confusione contenuta in un emendamento non accettato ma trasformato in un Ordine del giorno, ove viene testualmente  indicato che :

“Ciascuna azienda del Servizio sanitario nazionale provvede alla stipula, nelle forme del contratto a favore di terzi e con onere a carico del singolo esercente la professione sanitaria, di una polizza di assicurazione per le ipotesi di colpa grave e dolo in favore dei propri dipendenti”.

Dimenticando un prezioso articolo del codice civile che così recita:

“Articolo 1917.

Nell’assicurazione della responsabilità civile l’assicuratore e obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilit dedotta nel contratto (2952). Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi (2767)”.

Avremo sicuramente modo di tornare sull’argomento dopo l’approvazione definitiva da parte di Montecitorio.}