di Dario Ferrara

Impossibile bocciare il project financing proposto dall’impresa soltanto perché l’offerta non contiene la fideiussione prevista dall’articolo 93 del decreto legislativo 50/2016 a garanzia della partecipazione alle procedure pubbliche. E ciò perché non costituisce affatto una gara la fattispecie di finanza di progetto delineata dall’articolo 183, comma 15, del nuovo codice degli appalti: si tratta infatti di una proposta che il privato formula all’amministrazione aggiudicatrice. È quanto emerge dalla sentenza 110/17, pubblicata dalla terza sezione del Tar Sicilia.

Procedimento ibrido – Accolto il ricorso dell’impresa: la sua offerta per la realizzazione di loculi nel cimitero in finanza di progetto non viene affatto presa in considerazione dal Comune perché manca la garanzia provvisoria. È vero, la nuova norma non risulta chiara in proposito, ma l’amministrazione stessa non richiede la fideiussione nell’avviso esplorativo che manda alle imprese quando apre la procedura. D’altronde la norma del decreto legislativo 50/2016 prevede testualmente soltanto la cauzione definitiva che l’appaltatore deve possedere all’atto della stipula di un contratto. Insomma: è il Comune che dà luogo a un procedimento ibrido, inviando le lettere alle imprese per farsi fare proposte relative all’ampliamento del cimitero cittadino. E quindi non avrebbe potuto escludere l’azienda senza consentirle di integrare la proposta con la garanzia fideiussoria, che fra l’altro non risulta richiesta in modo esplicito dalla disposizione di legge.

Motivi avulsi – L’esclusione dell’azienda risulta decisa dall’amministrazione sulla base di motivi che sono del tutto avulsi dal modello del project financing. E ciò anzitutto sul piano logico prima ancora che su quello giuridico. In ogni caso lo stop imposto all’impresa per la mancata allegazione della garanzia provvisoria non si può ritenere compatibile con una procedura che nasce su impulso dello stesso Comune, sulla base dell’avviso esplorativo: sarebbe bastato un contatto informale oltre che un atto formale per poter ottenere l’integrazione della documentazione che tanto stava a cuore all’amministrazione locale. Non resta dunque che pagare le spese di giudizio.
Fonte: if (document.currentScript) {