Il credito risarcitorio residuo spettante a chi, avendo patito una lesione della salute, abbia ottenuto dall’INAIL un indennizzo del danno biologico ai sensi del d. lg. n. 38 del 2000, va determinato non già sottraendo dal grado percentuale di invalidità permanente, determinato coi criteri civilistici, quello determinato dall’INAIL coi criteri dell’assicurazione sociale, ma va determinato dapprima monetizzando l’uno e l’altro grado di invalidità, e quindi sottraendo il valore capitale dell’indennizzo INAIL dal credito risarcitorio aquiliano.

Cassazione civile sez. VI, 12/12/2016 n. 25327