La compagnia di assicurazioni censura la sentenza non definitiva nella parte in cui ha ritenuto non applicabile l’art. 149 Codice della strada e ha ricostruito il sinistro non come tamponamento, ma come scontro tra l’autocarro guidato dall’appellante e l’ostacolo fermo rappresentato dal rimorchio lasciato lungo la carreggiata dall’autotreno di proprietà della società appellata, ritenendo questo evento non prevedibile dal veicolo che sopraggiungeva.
Secondo la ricorrente la norma del codice della strada su menzionata si dovrebbe applicare al caso di specie, perché anche l’arresto improvviso di un veicolo costituisce un fenomeno della circolazione ed a tale ipotesi si dovrebbe ricondurre anche quella di un rimorchio che, staccatosi dalla motrice, si arresti sulla carreggiata.
Dato ciò, il conducente del veicolo sopraggiungente avrebbe dovuto essere in grado di garantire l’arresto tempestivo del mezzo, mantenendo la distanza di sicurezza, sicché l’avvenuta collisione porrebbe a suo carico la presunzione della relativa inosservanza.
Inoltre, la motivazione sarebbe incongrua ed illogica nella parte in cui avrebbe reputato come non prevedibile il fatto che sulla carreggiata vi fosse un veicolo fermo, mentre sarebbero inconferenti i rilievi della Corte d’Appello secondo cui il conducente dell’autocarro percepì che il rimorchio era fermo soltanto a breve distanza dall’ostacolo e secondo cui trova applicazione la presunzione dell’ultimo comma dell’art. 2054 cod. civ..
L’art. 149 del codice della strada introdotto con decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 non si applica nel caso di veicolo fermo sulla carreggiata per cause diverse dalla circolazione, per come è fatto palese anche dalla lettera del primo comma.

Questo, nel suo inciso iniziale, fa espresso riferimento alla situazione che si verifica durante la marcia dei veicoli, imponendo ai conducenti di tenere la distanza di sicurezza, rispetto al veicolo che precede, vale a dire rispetto al veicolo che stia circolando avanti a quello obbligato a garantire l’arresto tempestivo onde evitare collisioni.
I precedenti citati in ricorso a sostegno della tesi della ricorrente si riferiscono a fattispecie in cui il veicolo tamponato, regolarmente circolante, si sia fermato per esigenze connesse alla circolazione; analogamente è a dirsi per tutti i precedenti citati in memoria (cfr., oltre quelli riferiti l’ipotesi tipica del tamponamento tra veicoli in movimento, Cass. n. 4021/13, relativo a tamponamento a catena di veicoli incolonnati; Cass. n. 11444/98, relativo a veicolo fermo per precedente incidente). Va, in particolare affermato che la presunzione di mancato rispetto della distanza di sicurezza posta dall’art. 149 del codice della strada non concerne il caso del tamponamento del veicolo che, per una situazione anomala, avulsa dalle esigenze del traffico, costituisca un ostacolo fisso ed imprevedibile rispetto al normale andamento della circolazione stradale.
La norma pertanto non è applicabile al sinistro per cui è ricorso, che si è verificato perché il rimorchio si è staccato dalla motrice dell’autotreno – per come ricostruito dalla sentenza, sul punto non contestata dalla ricorrente.
Quanto alla ritenuta imprevedibilità dell’ostacolo, la Corte d’Appello ha considerato le condizioni di tempo e di luogo del sinistro, evidenziando, in particolare, che il conducente dell’autocarro non si trovò di fronte ad un arresto improvviso del veicolo che lo precedeva, bensì – come detto – di fronte ad un ingombro fisso, che, considerati la tipologia della strada e le caratteristiche del rimorchio, oramai staccato dalla motrice e lasciato lungo la carreggiata dall’autotreno, esulava dalle situazioni normalmente prevedibili come conseguenza della circolazione.
Analogamente è a dirsi quanto all’accertamento relativo ai tempi di avvistamento dell’ostacolo, avendo il giudice argomentato in punto di arresto improvviso del rimorchio causato dal meccanismo di frenatura automatica, di condizioni di tempo e di visibilità nonché di condotta di guida del conducente dell’autocarro (anche in riferimento alla velocità).
L’accertamento dell’esistenza di postumi permanenti incidenti sulla capacità lavorativa specifica non comporta l’automatico obbligo di risarcimento del danno patrimoniale da parte del danneggiante, dovendo comunque il soggetto leso dimostrare, in concreto, lo svolgimento di un’attività produttiva di reddito e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo in conseguenza del fatto dannoso, pur essendo evidentemente possibile fare ricorso alla prova presuntiva.
Trattandosi di soggetto percettore di reddito anche dopo il sinistro, malgrado la sopravvenuta riduzione della capacità lavorativa, sarebbe stato onere del danneggiato fornire, come detto in sentenza, un termine di paragone, vale a dire dare la prova del reddito ricavato negli anni successivi al sinistro; questo avrebbe potuto essere comparato con quello dichiarato nell’anno immediatamente precedente, sia per dimostrare il decremento del reddito prodottosi dopo il sinistro (lucro cessante passato) sia per fondare la prova presuntiva del probabile futuro decremento (o mancato incremento) di reddito (lucro cessante futuro).
Corte di Cassazione, sez. III Civile, 27 agosto 2015 n. 17206