Le sanzioni pecuniarie civili saranno applicate dal giudice competente a conoscere dell’azione di risarcimento del danno. Il giudice deciderà, d’ufficio, sull’applicazione della sanzione al termine del giudizio, se accoglierà la domanda di risarcimento proposta dalla persona offesa. I lavori preparatori ricordano che l’azione di risarcimento può essere accolta anche nel caso in cui la condotta sia colposa: in tale ipotesi non è applicabile la sanzione punitiva civile. La sanzione pecuniaria civile non può essere applicata nemmeno quando il processo è iniziato senza che si abbia la certezza che il responsabile abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento.

Al procedimento, anche ai fini della irrogazione della sanzione pecuniaria civile, si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili. Questo porterà a qualche problema applicativo, ad esempio per il regime delle prove.

Nel giudizio civile il giudice può dare ragione a una parte se l’altra non contesta i fatti o su basi presuntive: ci si chiede se questo sarà sufficiente anche a giustificare una sanzione pubblicistica (sostitutiva di quella penale) e forse meritevole di un più alto grado di garanzie per l’incolpato.

Cosa cambia. Rispetto alla normativa mandata in soffitta cambiano molte cose. In particolare prima si poteva andare dalla polizia e sporgere querela e, poi, chiedere i danni nel procedimento penale. Venendo a mancare il canale della tutela penale, la vittima non può più sporgere querela o denuncia, ma deve iniziare una causa civile. Nella causa civile dovrà dare prova del danno e dovrà provare i fatti posti a base della domanda.

Se il fatto è di poco conto, magari la persona offesa sarà portata a lasciar perdere, disincentivata da costi e tempi della giustizia civile.

Se così sarà il responsabile la farà franca.

A chi vanno i soldi. Mettiamo che il privato si attivi e che, per un fatto doloso, si arriva alla condanna al risarcimento del danno e al pagamento della sanzione pecuniaria.

I soldi della sanzione civile vanno all’Erario pubblico. La relazione illustrativa riferisce che il governo, tra le diverse opzioni possibili (destinazione dei proventi allo stato, destinazione dei proventi alla persona offesa dall’illecito, destinazione dei proventi in parte allo stato e in parte alla persona offesa), ha optato per la destinazione pubblicistica, in considerazione della funzione generale preventiva e compensative a sottesa alla minaccia della sanzione pecuniaria civile nonché della vocazione pubblicistica di quest’ultima.

Sarà un decreto del ministro della giustizia da emanarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo a stabilire termini e modalità per il pagamento della sanzione pecuniaria civile.

Il giudice civile potrà disporre, in relazione alle condizioni economiche del condannato, che il pagamento della sanzione pecuniaria civile sia effettuato in rate mensili (non inferiori a 50 euro) da due a otto. In ogni caso, il condannato può estinguere la sanzione civile pecuniaria in una unica soluzione in qualsiasi momento.

Per il pagamento della sanzione pecuniaria civile non è ammessa la copertura assicurativa. Anche se nei dossier parlamentari, relativi ai lavori preparatori, si osserva che non sono previste misure sanzionatorie per chi contravvenga a tale divieto, né a carico dei singoli né a carico di assicurazioni. L’obbligo di pagamento delle sanzioni punitive civile, al contrario di quello al risarcimento del danno, non si trasmette agli eredi.

Chi paga. Obbligato a pagare allo stato la sanzione pecuniaria è la persona condannata al risarcimento del danno per fatto doloso.

Se il fatto è commesso da più persone, ciascuna di esse è obbligata a pagare la sanzione pecuniaria civile, che non si suddivide.

Quanto si paga. La forbice è molto ampia. Per un gruppo di illeciti (ingiuria, sottrazioni di cose, danneggiamenti) si va da 100 a 8 mila euro. Per i fatti relativi alle scritture private false, all’ingiuria aggravata si va da 200 euro a 12 mila euro.

Il giudice avrà un ampio potere discrezionale, ma dovrà attenersi ad alcuni parametri generali. Dovrà tenere conto di: gravità della violazione; reiterazione dell’illecito; arricchimento del soggetto responsabile; opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze dell’illecito; personalità dell’agente; condizioni economiche dell’agente.

Si ha reiterazione quando l’illecito civile sia compiuto entro quattro anni dalla commissione di un’altra violazione sottoposta a sanzione pecuniaria civile, che sia della stessa indole e che sia stata accertata con provvedimento esecutivo.

Per poter contestare la reiterazione si consulterà (una volta varato) registro automatizzato in cui siano iscritti i provvedimenti di applicazione delle sanzioni pecuniarie civile: sul punto si attende un decreto del ministro della giustizia.