di Antonio Ciccia Messina 

 

Mutui in valuta convertibili in euro in ogni momento. È una delle garanzie per il consumatore, che stipula un finanziamento per l’acquisto della casa, stabilite dal dlgs attuativo della direttiva 2014/17/Ue sul credito immobiliare, approvato in via preliminare dal governo il 20/1/16.

Morosità. Più garanzie per il mutuatario che non ce la fa a saldare le rate del mutuo. Sarà Bankitalia a prescrivere standard di correttezza per i finanziatori per gestire la situazione di difficoltà del debitore. Una norma la fissa direttamente il dlgs: il finanziatore non può imporre al consumatore oneri, derivanti dall’inadempimento, superiori a quelli necessari a compensare i costi sostenuti a causa dello stesso. Una strada per risolvere la crisi del debitore è la restituzione dell’immobile ma va essere stabilito nelle clausole contrattuali. Nel contratto di mutuo si può scrivere che, in caso di inadempimento del consumatore, questo può chiudere il conto con la restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale o del ricavato dalla vendita del medesimo: si avrà la cosiddetta esdebitazione, con diritto del consumatore a incassare l’eventuale eccedenza. Il valore del bene immobile oggetto della garanzia sarà appositamente stimato da un perito scelto dalle parti di comune accordo. Se poi residuasse ancora un debito del consumatore, la banca non deve essere eccessivamente pressante: dlgs stabilisce una moratoria e il relativo obbligo di pagamento decorre sei mesi dalla conclusione della procedura esecutiva.

Pacchetti di prodotti. Il dlgs vieta l’offerta o la commercializzazione di un contratto di credito in un pacchetto che comprende altri prodotti o servizi finanziari distinti, qualora il contratto di credito non sia disponibile per il consumatore separatamente. Tradotto: il consumatore non deve essere messo di fronte a un prendere o lasciare, ma deve poter spacchettare il mutuo e altri prodotti eventualmente abbinati.

Pubblicità. Il dlgs regola i contenuti degli annunci pubblicitari relativi a contratti di credito. Oltre ai principi generali (devono essere corretti, chiari e non ingannevoli), gli annunci non devono indurre nel consumatore false aspettative sulla disponibilità o il costo del credito. Tra le altre cose, si devono capire le condizioni (tasso, durata, rate, garanzie ecc.).

Merito creditizio. Per responsabilizzare l’ente finanziatore, il dlgs impone la valutazione del merito creditizio del consumatore, cui si chiede di fornire informazioni sulla propria situazione economica e finanziaria.

Il finanziatore non può sciogliersi dal contratto di credito o imporre modifiche sfavorevoli al consumatore se non ha effettuato una corretta valutazione del credito, a meno che l’interessato abbia fornito informazioni false o taciuto intenzionalmente alcuni dati. Prima di un significativo dell’importo totale del credito dopo la conclusione del contratto di credito, il finanziatore deve rinnovare la valutazione del merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni aggiornate.

Finanziamenti in valuta. Il debitore ha il diritto di conversione della valuta in qualsiasi momento. Per evitare sorprese dal mercato dei cambi il consumatore può chiedere la conversione nella valuta del suo reddito o del paese della sua residenza. Anche qui al Cicr si affida il compito di adottare le regole di dettaglio sulle variazioni di tasso di cambio e sul compenso a carico del consumatore. Una norma di garanzia prevede che, se il valore dell’importo totale del delle rate residue, varia di oltre il 20%, il consumatore deve esserne informato, come deve essere informato della possibilità di convertire il finanziamento in una valuta alternativa e delle condizioni per farlo.