Pagina a cura di Nicola Mondelli  

I dirigenti scolastici, i docenti e il personale educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario in servizio nelle scuole statali di ogni ordine e grado che dal 1° settembre 2016 entreranno a far parte della categoria dei pensionati percepiranno dalla stessa data, salvo casi eccezionali, il trattamento pensionistico nella misura calcolato dall’istituto nazionale di previdenza sociale.

Non si vedranno invece liquidare anche il trattamento di fine servizio, trattamento che per il personale della scuola si identifica con l’ indennità di buonuscita.

A decorrere dal 1° gennaio 2014 tale indennità viene infatti liquidata – per effetto di quanto dispongono in particolare la lett. b) del comma 484 dell’articolo 1 della legge 147/2013 e successive modificazioni e il comma 708 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.190 – di norma dopo ventiquattro mesi dalla cessazione dal servizio e l’ammontare nel casso in cui sia superiore a 150.000 euro al lordo delle ritenute fiscali, viene rateizzato nell’arco di tre anni.

Si è pertanto in presenza, come si comprenderà nelle note che seguono, di una buonuscita non solo d’annata ma addirittura liquidata a rate.

A – Tempi ordinari di liquidazione.

Al personale della scuola la liquidazione dell’indennità di buonuscita viene erogata decorsi non prima di ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro ma solo se accede al pensionamento ad una età inferiore a quella corrispondente ai limiti di età richiesti dalla normativa vigente( nel 2016 sono 66 anni e sette mesi).

Nei casi di cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età o di servizio previsti dall’ordinamento scolastico ovvero per collocamento a riposo d’ufficio per effetto della maturazione dell’anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili all’amministrazione scolastica, l’indennità di buonuscita viene invece erogata decorsi dodici mesi dalla cessazione dal servizio.

In entrambe le fattispecie l’ente nazionale di previdenza( Inps) deve provvedere alla liquidazione entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi.

Nei casi di cessazione dal servizio per inabilità derivante o meno da causa di servizio, nonché per decesso del dipendente, l’amministrazione scolastica è tenuta a trasmettere, entro quindici giorni dalla cessazione dal servizio, la necessaria documentazione all’ente previdenziale che dovrà corrispondere l’indennità di buonuscita nei tre mesi successivi alla ricezione della documentazione medesima, decorsi i quali sono dovuti gli interessi.

A1 – Ammontare della liquidazione

Al personale della scuola che cesserà dal servizio del 1° settembre 2016 con i requisiti richiesti dalla normativa vigente( 66 anni e sette mesi di età e almeno 20 anni di contribuzione per la pensione di vecchiaia; 42 anni e dieci mesi di contribuzione, se uomo e 41 anni e dieci mesi di contribuzione se donna per la pensione anticipata).

Nel caso di pensione di vecchiaia la buonuscita sarà liquidata, non prima di dodici mesi dalla cessazione dalla servizio, in un unico importo se l’ammontare al lordo delle ritenute fiscali sarà pari i inferiore a 50.000 euro; se superiore a 50.000 ma inferiore va 100.000, le prime 50.000 saranno liquidate sempre non prima di dodici mesi, la parte eccedente dopo ventiquattro mesi; se l’ammontare sarà pari o superiore a 100.000 euro, il primo e il secondo importo annuale sarà pari a 50.000, il terzo comprenderà la somma eccedente le 100.000.

Nel caso di pensione anticipata gli importi indicati in precedenza saranno liquidata a partire da non prima che siano trascorsi 24 mesi dalla cessazione dal servizio.

B -Tempi di liquidazione in deroga

Nei confronti del personale scolastico che ha maturato i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011 i termini di liquidazione continuano ad essere quelli previgenti l’entrata in vigore della predetta legge 147/2013 e successive modificazioni e cioè:

1. entro centocinque giorni per le cessazioni dal servizio per inabilità, decesso, limiti di età o di servizio previsti dall’ordinamento scolastico e per le cessazioni dal servizio conseguenti all’estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato dal relativo contratto;

2. entro sei mesi per tutte le altre casistiche ivi compreso il caso del personale che pur avendo maturato al 31dicembre 2011 la quota 96 non abbia ancora raggiunto, al momento della cessazione dal servizio, l’anzianità contributiva massima(40 anni).

B1 – Ammontare della liquidazione

In entrambi i casi di cui ai punti 1 e 2 la buonuscita sarà liquidata in una unica rata se l’importo al lordo delle ritenute fiscali sarà pari o inferiore a 90.000 euro; se sarà superiore a 90.000 ma inferiore a 150.000 euro la quota eccedente le 90.000 sarà liquidata l’anno successivo; se superiore a 150.000 la quota eccedente tale somma sarà liquidata nel terzo anno successivo a quello di cessazione dal servizio.

Questione aperta.

Le norme che non consentono più ad oltre l’80 per cento del personale della scuola attualmente in servizio di percepire l’indennità di buonuscita nei tempi indicati al precedente punto B sono da sempre fortemente contestate. Una contestazione che si giustifica anche a causa del diverso trattamento riservato al personale in regime di trattamento di fine rapporto (Tfr) rispetto a quello in regime di trattamento di fine servizio (Tfs) soprattutto per quanto attiene alla possibilità per i primi di fruire di anticipazioni che sono invece escluse per i secondi. Si tratta pertanto di una questione aperta che non potrà non essere oggetto di discussione nell’ambito delle future trattative per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro del personale della scuola.

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