Pagina a cura di Carla De Lellis

Inps più caro ai lavoratori autonomi. Dal 1° gennaio, infatti, le aliquote di contribuzione degli artigiani e dei commercianti salgono dello 0,45%. È il quinto aumento della tabella di marcia stabilita dalla manovra Monti del 2011 (art. 24, comma 22 del dl n. 201/del 2011, convertito dalla legge n. 214/2011). Per i commercianti, inoltre, c’è d’aggiungere il contributo aggiuntivo di 0,09%, prorogato fino al 31 dicembre 2018 per finanziare l’indennizzo per la cessazione dell’attività. A conti fatti, considerando che nel 2016 il minimale di reddito si porta a 15.576 euro, il contributo minimo dovuto dagli artigiani è di 3.605 euro e quello dei commercianti di 3.620 euro.

Artigiani e commercianti. È la gestione Inps cui deve iscriversi non soltanto chiunque eserciti le predette professioni, ma anche altri lavoratori quali affittacamere, promotori finanziari, soci di società di persone e di capitali e componenti l’impresa familiare. Con la manovra Monti, le aliquote contributive sono state incrementate dell’1,3% nel 2012 e, poi, gli anni 2013, 2014 e 2015 di un altro 0,45%. Quello di quest’anno, pertanto, è il quinto incremento (sempre dello 0,45%) ed è previsto poi che lo stesso vada applicato, anno dopo anno, fino a raggiungere la misura definitiva del 24%. In tabella è indicata l’agenda degli aumenti in funzione delle due categorie di lavoratori (artigiani e commercianti), nonché della loro età in quanto i soggetti con meno di 21 anni sono ammessi a versare un contributo ridotto. Per gli iscritti alla gestione commercianti è sommato anche il contributo dello 0,09% dovuto fino al 31/12/2018 e destinato al finanziamento dell’indennizzo riconosciuto a chi cessa definitivamente l’attività.

Il minimale sale a 15.576 euro. Nessuna novità per il resto dell’impianto di calcolo e pagamento dei contributi, vale a dire il vincolo del minimale di reddito (15.576 nel 2016), l’aliquota aggiuntiva dell’1% dovuta oltre il limite di retribuzione annua pensionabile (46.216 nel 2016), nonché il massimale di reddito oltre il quale non è più dovuta la contribuzione né si matura la pensione (77.026 nel 2016). Tutto ciò significa che nel 2016 gli artigiani devono calcolare il 23,10% sul reddito d’impresa (dichiarato al Fisco) sino a 46.216 euro e il 24,10% sulla quota di reddito compreso tra 46.216 e 77.026 euro, massimale imponibile per il 2016; mentre i commercianti applicano il 23,19% sulla fascia di reddito sino a 46.216 euro e il 24,19% sulla quota compresa tra 46.216 e 77.026 euro. Poiché nel 2016 il minimale di reddito imponibile ai fini del calcolo della contribuzione sale a 15.576 euro, il contributo minimo dovuto dagli artigiani è pari a 3.605,00 euro, mentre quello dovuto dai commercianti è pari a 3.620,00 euro.

Termini e modalità di versamento. Nessuna novità in merito ai versamenti dei contributi, da farsi mediante i consueti modelli di pagamento unificato F24, alle tradizionali scadenze (si veda tabella). Si ricorda che l’Inps già dal 2013 non invia più le comunicazioni con i dati e gli importi della contribuzione dovuta e le informazioni sono prelevabili, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite l’opzione, contenuta nel cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, «Dati del mod. F24», dove è possibile visualizzare e stampare in formato Pdf, il modello di pagamento.

Lavoratori autonomi agricoli. Nel settore agricolo il rincaro contributivo colpisce i lavoratori autonomi, ossia i coltivatori diretti (affittuari, usufruttuari, enfiteuti, allevatori), gli imprenditori agricoli professionali (in sigla Iap; cioè gli imprenditori che, per le notevoli estensioni dei terreni posseduti e per il fabbisogno di giornate lavorative, non possono essere inquadrati come coltivatori diretti), e infine i coloni e i mezzadri (si tratta di coloro che svolgono attività agricola sulla base di rapporti di natura associativa scaturenti da contratti di mezzadria, colonia e soccida vietati dalla legge n. 203/1982 e, dunque, in via di estinzione). Nel dettaglio la citata manovra Monti, con effetto dal 1° gennaio 2012, ha rideterminato le aliquote contributive (sia quelle di versamento che quelle di cui si tiene conto ai fini del calcolo della pensione: c.d. «aliquota di computo») dei predetti lavoratori iscritti alla relativa gestione autonoma Inps nelle misure indicate in tabella allegata alla medesima Manovra (e riprodotta in pagina).

È proprio su queste aliquote che è andata a incidere la riforma Monti con un piano di aumenti che è indicato in tabella. Per l’anno 2016 le aliquote sono rideterminante nelle seguenti misure:

  • 23,20% (con un aumento di 0,40% rispetto al 2015), ridotta a 22,60% ai soggetti di età inferiore a 21 anni (con un aumento di 0,40% rispetto al 2015) per la generalità delle imprese;
  • 22,30% (con un aumento 0,90%), ridotta a 21% (con un aumento di 1,50%) ai soggetti d’età inferiore ai 21 anni, per le imprese ubicate in territori montani o in zone svantaggiate.In aggiunta, poi, come di consueto, i lavoratori devono pagare il contributo di maternità, nonché la contribuzione dovuta all’Inail per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e per l’assicurazione del danno biologico. Il calcolo dei contributi dei lavoratori autonomi agricoli si basa sulla classificazione delle aziende nelle quattro fasce di reddito convenzionale indicate in tabella (è la «tabella D» allegata alla legge n. 233/1990 come aggiornata dal dlgs n. 146/1997). Annualmente, ogni azienda è inclusa nella fascia di reddito convenzionale corrispondente al reddito agrario dei terreni condotti e/o a quello determinato dall’allevamento degli animali. La contribuzione dovuta è determinata moltiplicando il reddito medio convenzionale, stabilito annualmente con decreto del ministero del lavoro, per il numero di giornate lavorative che servono per coltivarlo indicate nella predetta tabella e applicando al risultato le aliquote percentuali. La riscossione dei contributi, come per gli anni passati, avviene tramite F24 inviati dall’Inps direttamente ai lavoratori interessati e i termini di scadenza di pagamento sono il 16 luglio, 16 settembre, 16 novembre e 16 gennaio dell’anno seguente.

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