Pagina a cura di Leonardo Comegna

È fissato per il 16 maggio il primo appuntamento degli artigiani e commercianti con la contribuzione Inps 2016. Lo ricorda lo stesso ente di previdenza con la circolare n. 15/2016, dove peraltro si registra l’aumento delle aliquote deciso con il provvedimento Salva Italia (art. 24, comma 22, della legge n. 214/2011) che porterà gradualmente il peso sulle categorie degli autonomi al 24% del reddito prodotto.

Valori 2016. Con il previsto aumento dello 0,45% annuo, stabilito dalla riforma Fornero, l’aliquota contributiva degli artigiani quest’anno è fissata al 23,10%; mentre quella dei commercianti al 23,19%. Quest’ultima risulta leggermente più elevata in quanto contiene al suo interno una maggiorazione pari allo 0,09% (sino al 2018), destinata al cosiddetto fondo per la rottamazione negozi (art. 5, dlgs n. 207/1996) che interviene nei confronti dei soggetti che hanno cessato l’attività (e restituito la licenza), riconoscendo loro un indennizzo pari al minimo di pensione Inps per la durata massima di tre anni. La base imponibile sulla quale devono essere calcolati i contributi è costituita dalla totalità dei redditi di impresa dichiarati ai fini fiscali prodotti nello stesso anno cui la contribuzione si riferisce, nel rispetto di un minimale e di un massimale (previsti dalla legge n. 233/1990). Come base imponibile provvisoria, ai fini del pagamento della contribuzione alle varie scadenze, occorrerà quindi fare riferimento al reddito d’impresa da denunciare al Fisco per l’anno 2015. I versamenti effettuati durante il 2016 costituiscono quindi un acconto, il cui conguaglio (sulla base del reddito definitivo 2016) andrà effettuato nella primavera del 2017. Per via del tasso d’inflazione negativo, quest’anno il minimale di reddito ai fini del calcolo della contribuzione Inps non è variato: 15.548 euro. Il contributo minimo, comprensivo della quota del contributo di maternità (7,44 euro), è così articolato:

* artigiani: 3.599,03 euro per i titolari e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni (ridotto a 3.132,59 euro per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni).

* commercianti: 3.613,02 euro per i titolari e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni (ridotto a 3.146,58 euro per i collaboratori di con meno di 21 anni).

Per l’anno 2016 il massimale di reddito annuo è pari a 76.872 euro (invariato rispetto al 2015) che si ricava dalla prima fascia del cosiddetto «tetto» di retribuzione pensionabile (46.123) maggiorato di due terzi. Occorre precisare inoltre che l’aumento di un punto percentuale dell’aliquota contributiva (legge n. 438/1992) interessa anche artigiani e commercianti. Per cui, per il 2016 anche le due categorie di autonomi devono versare il 23,10 o 23,19% (20,10 o 20,19%, i giovani collaboratori) sul reddito d’impresa fino a 46.123 euro («tetto» pensionabile), e 24,10 o 24,19% (21,10 o 21,19%, i giovani collaboratori) sull’eventuale quota eccedente, fino al massimale di 76.872 euro. Il massimale contributivo/pensionabile (non frazionabile a mese) che si applica agli iscritti dal 1° gennaio 1996, privi di anzianità assicurativa alla data del 31 dicembre 1995, anche per l’anno 2016 risulta pari a 100.324 euro.