di Giuseppe Buscema  

 

Le imprese possono dedurre una somma pari al 4% del tfr corrisposto in busta paga ai lavoratori. Tale somma viene elevata al 6% per i datori di lavoro che occupano almeno 50 addetti.

La legge 23 dicembre 2014, n.190 – legge di stabilità 2015, ha previsto la possibilità per i lavoratori di chiedere al datore di lavoro la corresponsione del trattamento di fine rapporto direttamente in busta paga.

Come emerso ieri nel corso del Videoforum di ItaliaOggi, la misura consente da un lato un incremento immediato pari generalmente al 7,14% della retribuzione, ma dall’altro produce effetti su un risparmio che generalmente il lavoratore trovava alla fine del rapporto di lavoro, ovvero di poter contare su anticipazioni in particolari casi previsti dall’articolo 2120 cc o in relazioni ad accordi collettivi ed individuali. L’opzione sospende anche le eventuali scelte che il dipendente avesse manifestato relativamente al versamento delle somme ai fondi di previdenza complementare collettivi, aperti o quello residuale presso l’Inps.

La scelta determina, tra l’altro, un diverso trattamento delle somme ai fini della tassazione Irpef.

Come è noto, infatti, generalmente il Tfr corrisposto sia in sede di risoluzione del rapporto di lavoro sia in caso di anticipazione, è assoggettato a tassazione separata ai sensi dell’art. 19 Tuir. L’erogazione in busta paga cambia tale regime di tassazione che diventa quello ordinario e conseguentemente le relative somme concorrono a determinare la base imponibile ai fini dell’imposta.

Gli effetti vanno evidentemente valutati caso per caso: si potrebbe giungere all’applicazione di un’aliquota Irpef più elevata, ma in altri casi consentire invece di recuperare detrazioni d’imposta che magari non avrebbero trovato capienza con l’imposta lorda.

Il momento della scelta risulta importante: la stessa risulta irreversibile e dunque non potrà essere revocata, anche se si dipana in un periodo sperimentale limitato all’arco temporale 1 marzo 2015-30 giugno 2018.

In ogni caso, il lavoratore potrà effettuare la scelta solo una volta raggiunta un’anzianità di almeno sei mesi presso il datore di lavoro nei confronti del quale manifestarla. I tempi per formulare la scelta verranno fissati da un dpcm. Passando ai riflessi sul bonus 80 euro, è espressamente previsto dal comma 27 dell’art. 1 della legge di stabilità, che lo stesso non rileva ai fini della verifica dei limiti di reddito complessivo di cui all’art. 13 comma 1 bis del Tuir. Ciò significa che se un lavoratore ad esempio avesse un reddito che senza il tfr consentirebbe di usufruire del bonus in quanto di importo inferiore a 24 mila euro, se con il tfr superasse 26 mila non si produrrebbe alcun effetto in quanto la verifica andrebbe effettuata al netto dell’ importo corrisposto. Circa gli effetti nei confronti dei datori di lavoro, la prima verifica da fare è quella relativa ai soggetti che ne sono obbligati. L’art. 1, comma 26 della Legge di stabilità, che peraltro introduce il comma 756 bis all’art. 1 della legge 296/2006, prevede che la disciplina di applica a tutti i datori di lavoro privati, con esclusione dei datori di lavoro domestico, settore agricolo e coloro che si trovano sottoposti a procedure concorsuali ovvero alle aziende dichiarate in crisi ai sensi dell’art. 4 della legge 297/82. Negli altri casi, dunque, i datori di lavoro non potranno far altro che prendere atto della scelta dei lavoratori e procedere di conseguenza.

Da un punto di vista contributivo, è espressamente previsto che le somme corrisposte siano esenti e che le scelte effettuate dai lavoratori determinano a favore dei datori di lavoro l’esonero dal versamento del contributo di garanzia del Tfr previsto dall’art. 3 della legge 297/82. Si applicano altresì le altre agevolazioni contenute all’art. 10 del dlgs 252/2005: si tratta in buona sostanza della possibilità di dedurre dal reddito d’impresa una somma pari al 4% del tfr corrisposto in busta paga ai lavoratori. Tale somma viene elevata al 6% per i datori di lavoro che occupano almeno 50 addetti.

In più, riduzione del costo del lavoro connesso al gettito di tfr conferito in misura pari allo 0,28%.

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