Risponde del reato previsto dall’art. 189, comma sesto, codice della strada il soggetto che, coinvolto in un sinistro con danni alle persone, effettui soltanto una sosta momentanea, insufficiente a garantire l’adempimento degli obblighi di fermarsi e di fornire le proprie generalità ai fini del risarcimento; nella fattispecie, l’imputata si era fermata solo per urlare qualcosa al ciclista investito dopo avere abbassato il finestrino e non per dare le proprie generalità ed attendere l’arrivo della forza pubblica o dei soccorsi; anzi l’auto aveva ripreso la marcia in tutta fretta, passando sulla bicicletta stesa in terra.

Cassazione penale sez. IV, 16/05/2014 n. 43831