Sotto il profilo degli obblighi nascenti, a carico del gestore di un comprensorio sciistico dal contratto di ski-pass, e cioè della responsabilità contrattuale, non c’è dubbio che il titolare dell’impianto assume l’impegno di garantire la buona manutenzione delle piste e di prevenire situazioni di pericolo, predisponendo le opportune protezioni e segnalazioni.

A tali incombenti non può tuttavia darsi un’estensione tale da far ricadere sul gestore la responsabilità della non appropriata condotta degli utenti, tutte le volte in cui da questa sia derivato un danno a terzi.

Si tratterebbe, a ben vedere, di un’obbligazione praticamente inesigibile, stante la natura intrinsecamente pericolosa dell’attività sportiva esercitata sulle piste da sci, le dimensioni ragguardevoli che esse di solito hanno, la normale imprevedibilità di quelle condotte, anche per la contestuale incidenza di fattori naturali non governabili dal gestore.
Deve invero ritenersi che, pur non esistendo a carico di ciascun consociato un generale dovere di attivarsi al fine di impedire eventi di danno, ben possono darsi, nell’infinita varietà di accadimenti che la realtà non manca mai di presentare, situazioni pratiche in presenza delle quali, in nome dei principi di solidarietà sociale, di cui all’art. 2 della Costituzione, insorgono a carico dei soggetti che vi sono coinvolti doveri e regole di azione, la cui inosservanza integra gli estremi dell’omissione imputabile, con conseguente responsabilità civile.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, 22 ottobre 2014, n. 22344