La legge di Stabilità per il 2015 introduce una serie di misure che producono un sensibile impatto sul sistema previdenziale italiano, dalla possibilità di fare confluire il Tfr in busta paga all’incremento della tassazione sulla rivalutazione annuale del Tfr (elevata dall’11 al 17%). Con specifico riferimento ai fondi pensione è poi di sicuro rilievo l’aumento dell’aliquota sui rendimenti dall’11,5 al 20%. Si prevede in ogni caso che, se nelle gestioni dei fondi pensione sono compresi titoli di Stato italiani o esteri ed equiparati, la base imponibile da assoggettare a tassazione sia proporzionalmente ridotta in modo da garantire che la quota parte del rendimento che deriva da questi titoli venga tassata al 12,5%, come avviene ordinariamente in caso di detenzione diretta degli stessi. Per favorire poi un progressivo processo di diversificazione delle fonti di finanziamento ancora troppo concentrate sul canale bancario si cerca di rilanciare il ruolo di investitori istituzionali dei fondi pensione. In questa prospettiva si incentiva l’azione sull’economia reale introducendo un credito di imposta del 9% per quei fondi pensione che pongano in essere investimenti infrastrutturali nell’ambito delle tipologie che verranno individuate con specifico decreto del ministero dell’Economia, con un limite però complessivo di 80 milioni di euro. Nella legge di Stabilità si prevede però anche una retroattività del prelievo sui rendimenti del 20%, molto contestata dagli attori del mercato, sia pure con effetto mitigato, con riferimento al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014. In particolare, l’imposta complessivamente dovuta per il 2014 è determinata con l’aliquota del 20% e la base imponibile è ridotta del 48% della differenza tra le erogazioni effettuate nel 2014 per il pagamento dei riscatti e il valore delle rispettive posizioni individuali maturate al 31 dicembre 2013 maggiorate dei contributi versati nel 2014. Sui profili applicativi di tale disposizione, in attesa degli specifici chiarimenti che dovranno essere forniti a breve dall’Agenzia delle Entrate, è appena intervenuta la Covip con una specifica circolare interpretativa. Quali sono le indicazioni della Autorità di Vigilanza? Con riferimento alla forme pensionistiche complementari che adottano il sistema di valorizzazione in quote e che ne determinano il valore al netto delle imposte il suggerimento è quello di tenere conto delle disciplina fiscale previgente. Le nuove disposizioni, osserva la Covip, dovranno essere invece applicate a partire dal 1° gennaio 2015 e in quella sede le somme dovute per l’incremento di tassazione sui rendimenti del 2014 dovranno essere imputate al patrimonio del fondo con la prima valorizzazione dell’anno. Laddove la periodicità di valorizzazione è settimanale o giornaliera e non mensile l’opinione è che, nelle more dei prossimi chiarimenti dell’amministrazione finanziaria, si possa proseguire con le regole attualmente vigenti operando successivamente in rettifica. In considerazione poi delle difficoltà operative e dell’aggravio amministrativo la Commissione di Vigilanza ha concesso una dilazione per l’invio delle segnalazioni statistiche mensili da parte dei fondi spostando il termine dal 12 al successivo 20 gennaio. I fondi pensione, poi, in attesa di aggiornare la nota informativa entro il prossimo mese di marzo come previsto dalla normativa, devono informare gli aderenti delle nuove disposizioni fiscali attraverso uno specifico supplemento. (riproduzione riservata)