Pagina a cura di Carla De Lellis  

 

Appello Inail sull’assicurazione «casalinghe». C’è tempo fino al 31 gennaio, infatti, per pagare il premio annuo di 12,91 euro d’iscrizione (o di rinnovo) all’assicurazione contro gli infortuni domestici. L’assicurazione è obbligatoria e copre dai rischi d’infortuni con conseguenze d’inabilità permanente superiore al 27%, per la quale l’Inail eroga la rendita a vita d’importo tra 170 e 1.200 euro mensili.

Il pagamento del premio può farsi con comune bollettino postale o in modalità telematica (banca, carta di credito).

 

La tutela. L’assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico garantisce l’erogazione di una rendita economica in caso d’infortunio (in occasione di lavoro prestato in ambito domestico) da cui consegua un’inabilità permanente uguale o superiore al 27% (per gli infortuni verificatisi fino al 31 dicembre 2006, l’inabilità permanente utile all’accesso a prestazioni era pari superiore al 33%). Attenzione; per ambito domestico s’intende l’abitazione con le relative pertinenze (soffitte, cantine, giardini, balconi) dove si risiede con il proprio nucleo familiare. Se la casa o l’immobile fa parte di un condominio, si considerano come ambito domestico anche le parti comuni (androne, scale, terrazzi ecc.). Inoltre rientrano tra i luoghi tutelati dall’assicurazione pure le residenze temporanee scelte per le vacanze, a condizione che si trovino nel territorio italiano; non è tutelato invece l’infortunio in itinere, cosa che potrebbe succedere, per esempio, mentre si va a fare la spesa o gli ordinari acquisti «domestici».

 

Chi è obbligato ad assicurarsi. L’assicurazione domestici si rivolge a tutti i cittadini, uomini e donne, di età compresa tra 18 e 65 anni che svolgano, in via esclusiva e senza vincolo di subordinazione, lavoro domestico per la cura dei componenti della famiglia e dell’ambiente in cui dimora e non svolgano altra attività per la quale sussista obbligo di iscrizione a un altro ente o cassa previdenziale. Sono ricompresi nell’assicurazione:

 

  • gli studenti anche se studiano e dimorano in una località diversa dalla città di residenza e che si occupano anche dell’ambiente in cui abitano;

     

  • tutti coloro che, avendo già compiuto i 18 anni, lavorano esclusivamente in casa per la cura dei componenti della famiglia (per esempio ragazzi e ragazze in attesa di prima occupazione);

     

  • i titolari di pensione che non hanno superato i 65 anni;

     

  • i lavoratori in mobilità;

     

  • i cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia e non hanno altra occupazione;

     

  • i lavoratori in cassa integrazione guadagni;

     

  • i soggetti che svolgono un’attività lavorativa che non copre l’intero anno (lavoratori stagionali, lavoratori temporanei, lavoratori a tempo determinato).

    L’assicurazione è obbligatoria anche solo per i periodi in cui non è svolta altra attività lavorativa. Tuttavia, il premio assicurativo non è frazionabile e la quota va comunque versata per intero anche se la copertura assicurativa è valida soltanto nei periodi in cui non è svolta altra attività lavorativa. Nell’ambito di uno stesso nucleo familiare possono assicurarsi più persone (per esempio, madre e figlia).

    Sono esclusi dall’obbligo assicurativo:

     

  • chi ha meno di 18 anni o più di 65 anni;

     

  • i lavoratori socialmente utili (Lsu);

     

  • i titolari di una borsa lavoro;

     

  • gli iscritti a un corso di formazione e/o a un tirocinio;

     

  • i lavoratori part-time;

     

  • i religiosi.

     

    La rendita è a vita. In caso d’infortunio l’Inail eroga una rendita che spetta per tutta la vita. Inoltre, diversamente da qualunque altra prestazione erogata dall’Inail, non è soggetta a revisione per modifica delle condizioni fisiche (miglioramento o peggioramento). Il suo importo è determinato sulla base di specifiche Tabelle allegate al Testo unico dell’Inail del 1965 (dpr n. 1124/1965) e oscilla (in base ai valori dell’anno 2014) tra 186,17 (invalidità del 27%) e 1.292,90 (invalidità al 100%) euro mensili.

    Se dall’infortunio consegue la morte, è prevista l’erogazione della rendita ai superstiti, nonché l’erogazione dell’assegno funerario dell’importo di 2.132,45 euro (importo valido nel periodo dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2015 e soggetto a rivalutazione dal 1° luglio 2015).

     

    Come richiedere la rendita. L’infortunato deve richiedere l’erogazione della rendita alla sede Inail di appartenenza dichiarando nella domanda:

     

  • di essere assicurato per l’anno nel quale è avvenuto l’infortunio;

     

  • che al momento dell’infortunio sussistevano i requisiti per l’assicurazione;

     

  • il presidio sanitario che ha prestato il primo soccorso;

     

  • eventuali soggetti presenti al momento dell’infortunio.

    In caso di infortunio mortale, la rendita viene richiesta dai superstiti aventi diritto. Alla domanda va allegata la certificazione medica che dovrà riportare, tra l’altro i dati anagrafici dell’infortunato; il luogo, la data, la causa e le circostanze dell’infortunio; la data di guarigione clinica; le conseguenze della lesione; le eventuali preesistenze; le previsioni di postumi invalidanti permanenti pari o superiori al 27% (33% per infortuni fino al 31 dicembre 2006).

     

    Il costo dell’assicurazione. Il costo annuale dell’assicurazione (detto «premio») è fissato in 12,91 euro, non frazionabili su base mensile ed è deducibile ai fini fiscali. Va pagata annualmente entro il 31 gennaio mediante semplice bollettino postale o direttamente online sul sito dell’Inail. A coloro che hanno un basso reddito il premio è pagato dallo stato, dietro presentazione di un’autocertificazione all’Inail. In particolare è a totale carico dello stato il premio di coloro che presentano entrambi i seguenti requisiti:

     

  • possiedono un reddito personale complessivo lordo fino a 4.648,11 euro annui;

     

  • fanno parte di un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non supera i 9.296,22 euro annui.

    Per la determinazione di questi limiti occorre far riferimento al reddito complessivo lordo Irpef relativo all’anno precedente. Sono esclusi dal reddito complessivo lordo imponibile ai fini Irpef, in sintesi: la rendita diretta, la rendita ai superstiti, l’indennizzo in capitale, l’assegno di incollocabilità e quello per assistenza personale continuativa che sono prestazioni erogate dall’Inail; le pensioni di invalidità civile e di guerra; gli assegni familiari; gli assegni di mantenimento dei figli; l’indennità di accompagno nonché particolari categorie di redditi (quali per esempio quelli soggetti a tassazione separata, a ritenuta definitiva, a imposta sostitutiva ecc.).

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