Nei delitti colposi derivanti da infortunio sul lavoro, perché si configuri la circostanza aggravante speciale della violazione delle norme antinfortunistiche (art. 590, comma 3, c.p.) non occorre che siano violate norme specifiche dettate per prevenire infortuni sul lavoro, essendo sufficiente che l’evento dannoso si sia verificato a causa della violazione dell’art. 2087 c.c. che fa carico all’imprenditore di adottare, nell’esercizio dell’impresa, tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori; la fattispecie è relativa alla morte di un lavoratore che durante le operazioni di carico di attrezzature e materiali di scarto depositati al secondo piano di un centro commerciale, precipitava dalla sommità di un parapetto in muratura mentre tentava di comunicare con un collega che si trovava al piano strada.

Cassazione penale sez. IV, 18/09/2014 n. 42309