Pagina a cura di Valerio Stroppa  

 

Regolarizzare volontariamente i capitali all’estero potrebbe arrivare a costare ben oltre il 50% dell’importo detenuto. Se le somme occultate in annualità non prescritte sono configurabili come reddito, con aliquota marginale Irpef al 43%, aggiungendo le sanzioni (sebbene significativamente ridotte), gli interessi e i costi dei professionisti chiamati ad assistere i contribuenti, il conto della voluntary disclosure rischia di essere salato. Per di più senza anonimato. Eppure, nonostante queste premesse, la procedura di emersione spontanea sarà appetibile a molti. Per chi ha costituito fondi illeciti oltre confine l’alternativa (in termini di conseguenze economiche e penali) potrebbe essere peggiore, man mano che i molteplici accordi di cooperazione internazionale tra Stati passeranno dalla teoria alla pratica.

È quanto spera il governo, che nel consiglio dei ministri di venerdì scorso ha predisposto lo schema di voluntary disclosure, in larga parte simile a quello già ipotizzato in sede di legge di Stabilità. I contribuenti avranno tempo fino al 30 settembre 2015 per richiedere l’attivazione della procedura all’Ucifi, la task force dell’Agenzia delle entrate nata per scovare gli illeciti internazionali. Un arco temporale apparentemente ampio, nonostante la riduzione di un anno rispetto alle bozze circolate inizialmente. Ma se si considera l’attività di ricostruzione economico-finanziaria propedeutica al contraddittorio con le Entrate, in molti casi bisognerà muoversi in fretta. Tanto che sul tema molti studi professionali sono impegnati già da qualche mese.

Le modalità applicative, incluse quelle per la presentazione dell’istanza di collaborazione, saranno approvate con un provvedimento dell’Agenzia delle entrate. Nella modulistica (anticipata in bozza da ItaliaOggi del 23 gennaio scorso) dovranno essere indicate tutte le consistenze detenute all’estero, le modalità di costituzione e trasferimento, i redditi prodotti (anche a livello nazionale) e le persone che hanno contribuito a creare i patrimoni o hanno beneficiato di eventuali pagamenti. Una mole di dati non indifferente, soprattutto in caso di disponibilità rilevanti, tenuto conto che la profondità della ricerca può arrivare fino a un decennio. E in presenza di apporti, prelievi e movimentazioni la complessità aumenta.

Vi sono invece alcune situazioni dove lo sforzo sarà minore: eredità risalenti nel tempo e mai dichiarate al fisco, conti correnti di lavoratori frontalieri, investimenti mobiliari «statici». Minori difficoltà nel districarsi tra estratti conto e documenti per individuare il giusto importo da pagare all’erario significano un minor costo finale dell’operazione: avvalendosi dell’ulteriore abbattimento del 50% delle sanzioni per la mancata compilazione del quadro RW (già ridotte dalla legge n. 97/2013), l’onere complessivo potrebbe aggirarsi intorno al 10-12% (si veda ItaliaOggi del 13 novembre 2013).

Nel dl predisposto da Palazzo Chigi sono previsti due ulteriori ammonimenti ai contribuenti. Il primo è la tempestività: l’accesso alla voluntary disclosure sarà inibito in caso di formale conoscenza di accessi, ispezioni o verifiche sui capitali all’estero. Anche se le indagini sono svolte a carico di soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o concorrenti nel reato. Infine, l’approccio dovrà essere necessariamente «all in»: non sarà possibile, come invece avveniva per lo scudo, scegliere quanto mettere in regola. La procedura dovrà investire l’intero patrimonio. E chi esibisce documenti falsi o fornisce notizie non veritiere rischierà fino a sei anni di reclusione. Oltre naturalmente al disconoscimento degli effetti premiali della disclosure.

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