Quando la figura del progettista e quella del direttore dei lavori confluiscono in capo al medesimo soggetto, la distinzione giuridica tra le due figure non risulta utile, a prescindere dall’operatività del D.P.R. 380/2001, poiché il tecnico incaricato deve ritenersi comunque responsabile non avendo egli provveduto a esaminare i pericoli obiettivi dello stato dei luoghi.

Cassazione civile  sez. II, sentenza del 17 dicembre 2013 n. 28147