Vittoria dei professionisti senza cassa nella battaglia sull’aumento dei contributi dovuti alla gestione separata dell’Inps. Per l’anno 2014 infatti non c’è il previsto aumento di un punto percentuale con l’aliquota che resta ferma al 27,72% come l’anno scorso (2013). Ma si tratta solo di un rinvio degli aumenti, che ricominceranno dal prossimo anno e peraltro con un incremento doppio (2 per cento), fino a portare l’aliquota contributiva alla vetta del 33,72% a partire dal 1° gennaio 2018.

 

Gli obbligati alla gestione separata. L’obbligo assicurativo a favore dei lavoratori cosiddetti lavoratori atipici prende le mosse dalla riforma previdenziale del governo Dini (legge n. 335/1995) che ha istituito presso l’Inps questa forma di previdenza obbligatoria, finalizzata a tutelare le figure professionali emergenti e in costante crescita nel mercato del lavoro, prive d’appositi Albi, ovvero tutte quelle attività che la giurisprudenza definisce appunto atipiche, quali le collaborazione coordinate e continuative (le co.co.co., le co.co.pro, le mini co.co.co. che è l’ambito cosiddetto anche di lavoro parasubordinato), nonché gli incaricati alla vendita a domicilio (i cosiddetti venditori porta a porta). Infatti, in base alla disciplina dettata dall’articolo 2, commi dal 25 al 33, della legge n. 335/1995, i soggetti per i quali ricorre l’obbligo assicurativo sono:

  • i lavoratori autonomi che esercitano la professione in modo abituale anche se non esclusiva;
  • i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa sia come rapporto tipico che atipico; 
  • gli incaricati delle vendite a domicilio;
  • a partire dall’anno 2004, gli associati in partecipazione.
  • Il contributo dovuto alla gestione separata Inps è calcolato in misura percentuale sul reddito determinato ai fini Irpef, risultante dalle dichiarazioni annuali o dagli accertamenti definitivi, entro un tetto massimo contributivo annuo (pari a 99.034 euro per l’anno 2013 e salito a 100.222 per il corrente 2014). L’aliquota di contribuzione fu fissata in origine al 10 per cento; poi con diversi provvedimenti legislativi è stata modificata la misura ed anche il campo di applicazione.

    La ripartizione dell’onere contributivo. La legge prevede che l’onere contributivo sia sostenuto in parte dal collaboratore e in parte anche dal committente, similmente come avviene per gli altri lavoratori dipendenti (paga datore di lavoro e lo stesso lavoratore) e autonomi (i professionisti, per esempio, che versano da sé tutto il contributo con una rivalsa a carico del cliente). In particolare:

  • per i rapporti di collaborazione e i venditori porta a porta, sia abituali sia occasionali, è prevista la ripartizione del contributo in misura di 1/3 a carico del collaboratore e 2/3 del committente;
  • per i rapporti di associazione in partecipazione è prevista la ripartizione del contributo in misura del 55 per cento a carico dell’associante e del 45 per cento dell’associato;
  • per i lavoratori autonomi (i professionisti titolari di partita Iva) è prevista, invece, la possibilità di applicare solo una rivalsa sul cliente, in fattura, di misura fissa del 4 per cento.

    Collaboratori con partita Iva. A seguito della riforma del mercato del lavoro Fornero (in vigore dal 18 luglio 2012), le tipologie di rapporti di collaborazione sono diventate quattro dalle tre cui si era abituati:

    1.co.co.co. (cioè le collaborazioni escluse dalla riforma Biagi sul «lavoro a progetto»);

    2.le co.co.pro (ossia il lavoro a progetto ovvero le collaborazioni a progetto, vale a dire le collaborazioni soggette alla riforma Biagi); e infine

    3.le mini co.co.co, ossia quelle collaborazioni di breve durata (massimo 30 giorni) e che, per tale ragione, sono escluse dalle regole del lavoro a progetto (riforma Biagi).

    A queste tipologie dal 18 luglio 2012 si è aggiunta quella di:

    4.«co.co.pro. con partita Iva».

    Si tratta di una normale collaborazione a progetto (co.co.pro. come nel passato) con un’unica e sola differenza relativa al possesso, da parte del lavoratore, di una posizione Iva (numero di partita Iva). Se dal punto di vista del rapporto di lavoro non c’è differenza tra co.co.pro. senza partita Iva e co.co.pro. con partita Iva (si applica praticamente la stessa la disciplina), molteplici diversità ci sono invece negli adempimenti contributivi e fiscali a carico di committenti e lavoratori. Per esempio differisce la disciplina sulla gestione dell’obbligo contributivo; infatti, nel caso di collaborazioni senza partita Iva l’onere contributivo è sostenuto per 2/3 dal committente e per 1/3 dal lavoratore, mentre chi è obbligato al materiale versamento dei contributi all’Inps è soltanto il committente. Invece nel caso di collaborazione con partita Iva l’onere contributivo resta comunque sostenuto per 2/3 dal committente e per 1/3 dal lavoratore titolare di partita Iva, ma ai fini del versamento dei contributi all’Inps risponde esclusivamente il lavoratore.

    Le aliquote dal 2014. La disciplina della gestione separata Inps distingue due categorie di soggetti, con diverse aliquote di contribuzione (si veda tabella):

    a)lavoratori senza altra copertura previdenziale obbligatoria né pensionati (cosiddetti collaboratori «esclusivi» oppure «scoperti»);

    b)lavoratori con altra copertura previdenziale obbligatoria o pensionati (cosiddetti collaboratori «non esclusivi» oppure «coperti»).

    La legge Stabilità 2014 (commi 491 e 744 dell’art. 1 legge n. 147/2013) introduce due novità. La prima: fa salire dal 1° gennaio 2014 al 22% (in luogo del previsto 21%) e dal 1° gennaio 2015 al 23,50% (in luogo del previsto 22%) l’aliquota contributiva dovuta dai lavoratori già iscritti ad altre forme di previdenza oppure pensionati. La seconda: lascia inalterata ai «professionisti senza cassa» (cioè con i lavoratori che svolgono un’attività professionale per la quale non esiste una cassa di previdenza specifica; ad esempio, consulenti di azienda, consulenti informatici ecc.) l’aliquota contributiva alla misura del 27,72% come in vigore per l’anno 2013. Per questi ultimi, insomma, non c’è lo scatto del previsto aumento di un punto percentuale (che avrebbe portato l’aliquota al 28,72% così come è salita per gli altri collaboratori).

    Riassumendo, allora, dal 1° gennaio 2014:

    c)per i lavoratori senza altra copertura previdenziale obbligatoria né pensionati si versa il 28,72%, ad eccezione dei lavoratori autonomi titolari di posizione fiscale ai fini dell’Iva che versano il 27,72%;

    d)per i lavoratori con altra copertura previdenziale obbligatoria o pensionati si versa il 22%.