Una volta ammesso che le vittime secondarie hanno diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, non solo per la morte del congiunto, ma anche per le sue lesioni, la locuzione “persona danneggiata” ben difficilmente può essere limitata a quella di vittima diretta, dato che anche la vittima secondaria è una vittima diretta.

Pertanto, la possibilità riconosciuta anche a soggetto diverso da quello che è stato coinvolto direttamente nel sinistro stradale, di domandare iure proprio il risarcimento del danno subito comporta che anche questi vada qualificato a pieno titolo persona danneggiata direttamente dall’incidente stradale.

Cassazione civile  sez. III, sentenza del 25 novembre 2013 n. 26359