Pagine a cura di Carla De Lellis  

 

Attori, cantanti, ballerini, piloti e marittimi in pensione più tardi. Come previsto dalla riforma Fornero, è stato pubblicato sulla G.U. n. 12 del 16 gennaio, per entrare in vigore dal giorno seguente, il dpr n. 157/2013 che approva il Regolamento di «armonizzazione» dei requisiti di pensionamento per alcune categorie di lavoratori per le quali l’art. 14 del dl n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011 (la riforma Fornero), non ha trovato immediata applicazione. Si tratta di categorie per le quali è la particolarità dell’attività lavorativa svolta a richiedere la declinazione specifica dei requisiti di pensione, soprattutto di quelli anagrafici (età). Il Regolamento prevede un incremento discreto, nella maggior parte dei casi di 1 o 2 anni; perciò, anche dopo questo decreto, le categorie continueranno a beneficiare di requisiti per la pensione significativamente inferiori rispetto alla generalità dei lavoratori. I nuovi requisiti si applicano dal 1° gennaio 2014. Invece i lavoratori che riescano a maturare entro il 31 dicembre 2013 i requisiti della vecchia disciplina, conseguono il diritto alla pensione secondo tale vecchia disciplina che prevede, tra l’altro, anche l’applicazione delle cosiddette «finestre». Vediamo le novità, categoria per categoria.

 

Soppresso fondo spedizionieri doganali. Gli spedizionieri doganali avevano fino a qualche tempo fa un proprio fondo pensione. Si chiamava «fondo previdenziale e assistenziale per il personale iscritto all’albo degli spedizionieri doganali» che, istituito nel 1960, è stato soppresso dal 1° gennaio 1998 e da tale data la pensione (e anche la buonuscita) è gestita dall’Inps. Due le novità. La prima: l’età per la pensione sale di 1 anno; infatti dal 1° gennaio 2014 la pensione di vecchiaia spetta ai lavoratori che abbiano maturato:

 – 66 anni di età (65 anni di età fino al 31 dicembre 2013), sia uomo che donna 

un’anzianità contributiva di 20 anni se si è stati cancellati dal Fondo prima della soppressione (cioè entro il 31 dicembre 1997) ovvero un’anzianità contributiva inferiore ai 20 anni se si era ancora iscritti al Fondo alla predetta data di soppressione (calcolo pro-quota in base agli anni di effettiva iscrizione al fondo, al momento dell’abrogazione).

La seconda novità: è estesa la «totalizzazione» ai periodi contributivi versati al soppresso fondo spedizionieri, possibilità rimasta preclusa fino al 31 dicembre 2013.

Pensione anticipata ai poligrafici di aziende in crisi. La legge n. 416/1981, all’art. 37, comma 1, lettera a), detta una speciale disciplina di incentivo all’esodo con prepensionamento per i lavoratori poligrafici ammessi al trattamento di cigs, cassa integrazione guadagni straordinaria (il che significa: dipendenti da aziende in crisi) per un numero di soggetti prefissato dal ministero del lavoro. Tale incentivo in buona sostanza prevede la facoltà, per i predetti lavoratori, di optare per la pensione anticipata entro 60 giorni dall’ammissione alla cigs. Il regolamento stabilisce che tale facoltà d opzione è esercitabile a condizione che il lavoratore maturi almeno:

 

35 anni di anzianità contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2014; 

36 anni di anzianità contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2016;

37 anni di anzianità contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2018.

La novità sta nell’innalzamento di un anno, negli anni 2016 e 2017, e di due anni dall’anno 2018, del requisito contributivo che in base alla vecchia disciplina era fissato a 35 anni (almeno) e tale resterà fino al 31 dicembre 2015 per effetto del nuovo Regolamento.

Personale viaggiante addetto ai pubblici servizi di trasporto. Per tale personale, disciplinato specificamente con il dlgs n. 414/1996 (soppressione del fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto), il Regolamento riconosce uno sconto di cinque anni sui requisiti ordinari per la pensione di vecchiaia (quelli cioè validi per la generalità dei lavoratori dipendenti). La vecchia disciplina, applicabile fino al 31 dicembre 2013, stabilisce il pensionamento all’età di 60 per gli uomini e di 55 anni per le donne. Ora, come detto, vale un’età ridotta di cinque anni rispetto a quella, tempo per tempo, in vigore per il regime generale obbligatorio, il che significa per l’anno 2014: l’età di 61 anni e 3 mesi (poiché il regime ordinario prevede l’età di 66 anni e 3 mesi), sia per i lavoratori in possesso che per quelli non in possesso di un’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. Resta fermo il requisito contributivo, pari ad almeno 20 anni.

Lavoratori marittimi. Le novità toccano i lavoratori della vecchia cassa nazionale per la previdenza marinara, istituita nel 1938 e soppressa dal 1° gennaio 1984. Il Regolamento distingue due categorie di lavoratori: quelli del pilotaggio marittimo (art. 96 del codice della navigazione) e i lavoratori marittimi (in generale).

Relativamente a primi, stabilisce che per il diritto alla pensione di vecchiaia occorre un’età ridotta di cinque anni rispetto a quella, tempo per tempo, in vigore nel regime generale obbligatorio. Il che vuol dire, per l’anno 2014: l’età di 58 anni e 9 mesi (poiché il regime ordinario prevede l’età di 63 anni e 9 mesi) per le donne e 61 anni e 3 mesi (poiché il regime ordinario prevede l’età di 66 anni e 3 mesi) per gli uomini, sia per i lavoratori in possesso che per quelli non in possesso di un’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. Resta fermo il requisito contributivo pari ad almeno 20 anni di effettiva navigazione.

Per i lavoratori marittimi, ai quali la vecchia disciplina in vigore fino al 31 dicembre 2013 richiede un’età di 55 anni, il Regolamento prevede la seguente rimodulazione: 

 

56 anni di età fino al 31 dicembre 2015;

57 anni di età fino al 31 dicembre 2017;

58 anni di età a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Fondo volo. Una deroga simile (e più conveniente) alla precedente si applica anche ai lavoratori iscritti al fondo di previdenza del personale di volo, dipendenti da aziende di navigazione aerea, per i quali viene meno il titolo abilitante per raggiunti limiti di età: al ricorrere delle predette condizioni, si applicano i requisiti di accesso e di decorrenza della pensione di vecchiaia vigenti al 31 dicembre 2011. Ai lavoratori appartenenti ai profili professionali di «controllore del traffico aereo», «pilota», «operatore radiomisure», «esperto di assistenza di volo e meteo» (profili previsti dall’art. 5 della legge n. 248/1990) continuano ad applicarsi i requisiti di accesso e il regime della decorrenza della pensione di vecchiaia vigenti al 31 dicembre 2013. Tuttavia con riferimento a coloro che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2014, l’accesso alla pensione nei regimi misto e contributivo con età inferiori ai 60 anni è consentito esclusivamente se risulta maturata un’anzianità contributiva di 42 anni e 3 mesi per gli uomini e 41 anni e 3 mesi per le donne. Sulla quota retributiva di pensione relativa alle anzianità maturate prima del 1° gennaio 2012 si applica una riduzione di 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso alla pensione rispetto ai 60 anni, elevata a 2 punti per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni (nel caso in cui l’età di pensionamento non sia intera, la riduzione è proporzionale al numero di mesi). La novità si applica anche al personale dipendente dell’Enav, per gli stessi profili professionali.

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