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Con la pubblicazione del decreto ministeriale n. 1058 e della circolare prot. n. 2855, recanti entrambi la data del 23 dicembre 2013, si è messa ufficialmente in movimento la macchina amministrativa che può consentire, a chi lo desidera e ne possiede i requisiti, di accedere al trattamento pensionistico di vecchiaia o anticipato.

Le indicazioni operative contenute nei due documenti ministeriali non si discostano sostanzialmente da quelle fornite lo scorso anno se non nell’indicazione del termine di scadenza per la presentazione delle relative domande fissato, come anticipato da ItaliaOggi, al 7 febbraio anziché al 25 gennaio per i docenti e il personale Ata e al 28 febbraio per i dirigenti scolastici e nell’esplicito richiamo alle modifiche apportate alla normativa sulle possibili penalizzazioni del trattamento pensionistico previste dalla riforma Fornero( art. 24, comma 10, del decreto legge 201/2011).

Occorre tuttavia sottolineare che la normativa in vigore in materia di penalizzazioni, richiamata nella circolare, va completata con la disposizione contenuta nel comma 493 dell’art. 1 della legge di stabilità 27 dicembre 2013, n. 147, disposizione non presente nella circolare ministeriale.

La nuova normativa sulle penalizzazioni.

Ai sensi e per gli effetti di quanto dispone il predetto art. 24, comma 10 e successive modifiche e integrazioni, al personale della scuola che cesserà dal servizio a decorrere dal 1° settembre 2014, potendo fare valere una anzianità contributiva di 42 anni e sei mesi, se uomo o di 41 anni e sei mesi, se donna e una età anagrafica inferiore a 62 anni, sulla quota di trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012, sarà applicata una riduzione.

Tale riduzione sarà pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni e di due punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due.

Per effetto di quanto dispone il l’art. 6, comma 2-quater del decreto legge n. 216/2011, come integrato dall’art. 4-bis, comma 1, della legge n. 125/2013 e dall’art. 1, comma 493 della legge di stabilità 27 dicembre 2013, n. 147, le predette riduzioni percentuali non saranno applicate limitatamente ai soggetti la cui anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione di effettivo lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia, per la donazione di sangue e di emocomponenti, per i congedi parentali di maternità e di paternità, nonché per i congedi e i permessi concessi ai sensi dell’art.33 della legge n. 104/1992 per prestare assistenza ai parenti disabili in stato di gravità.

Istanza di cessazione dal servizio e di accesso alla pensione.

L’istanza di cessazione dal servizio e quella di accesso alla pensione restano distinte e separate

La circolare ministeriale del 23 dicembre 2013 ribadisce infatti che le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate, entro il 7 febbraio 2014, esclusivamente utilizzando la procedura web POLIS «istanze on line».

Al solo personale in servizio all’estero è consentito presentare l’istanza anche con modalità cartacea.

La domanda di pensione, da inoltrare preferibilmente dopo il 7 marzo(n.d.r), va inviata direttamente all’Inps – entro i termini che saranno indicati dall’ente di previdenza, utilizzando esclusivamente una delle seguenti modalità:

– presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell’ente previdenziale, previa registrazione:

– presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n.803164);

– presentazione telematica della domanda attraverso l’assistenza gratuita del Patronato.

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