di Stefano Manzelli 

 

Chi provoca incidenti sotto l’effetto dell’alcol o della droga e comunque viene sottoposto alla revoca della patente per guida alterata potrà provare a sostenere gli esami per conseguire di nuovo una patente di guida di categoria B non prima che siano trascorsi tre anni dalla data di accertamento del reato. Ovvero decorso un triennio dal momento in cui non è più esperibile alcun ricorso giurisdizionale. Lo ha evidenziato il ministero dei trasporti con la nota 11226 del 4 dicembre 2013. La legge di riforma del codice stradale n. 120/2010 ha modificato, tra l’altro, l’art. 219 cds innestando un comma 3-ter che letteralmente specifica che «quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato». In buona sostanza a tutta una serie di gravi violazioni penali conseguenti alla circolazione alterata ora consegue la revoca della patente con possibilità per il soggetto di essere riammesso a scuola guida solo decorsi tre anni dalla data di accertamento del reato. Per cercare di specificare esattamente la portata di questa definizione è intervenuto il ministero dei trasporti che ha chiarito il principio secondo cui nel nostro ordinamento il reato risulta essere accertato solo nel momento in cui la sentenza è passata in giudicato «e cioè sono stati esperiti tutti i gradi di giudizio previsti o non è più esperibile alcun ricorso giurisdizionale in quanto scaduti i termini di impugnativa». In pratica quindi un soggetto incorso in una denuncia per grave guida alterata può essere appiedato subito con provvedimento cautelare della prefettura ma poi, scaduta questa misura urgente, potrebbe riprendere a circolare fino all’esito definitivo del giudizio penale. Da quel preciso momento in cui viene pronunciata dal giudice la revoca definitiva della licenza di guida scattano anche i tre anni conseguenti di messa in mora. Ovvero l’intervallo minimo richiesto dalla legge per poter riprendere a studiare al fine di poter conseguire nuovamente una regolare patente di guida.