L’IVASS ha posto in pubblica consultazione lo schema di Regolamento  che dà attuazione all’art. 22, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2012 , n. 179 (sviluppo-bis), che assegna all’IVASS il compito di definire con apposito regolamento “gli standard organizzativi, tecnologici e professionali riguardanti la formazione e l’aggiornamento degli intermediari, con riferimento ai prodotti formativi, ai requisiti dei soggetti formatori e alle caratteristiche tecniche e funzionali delle piattaforme di e-learning.”

Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere inviati all’IVASS, entro il 14 marzo 2014, al seguente indirizzo di posta elettronica:  regolamento.formazione@ivass.it, utilizzando l’apposita tabella allegata.

 

Secondo le previsioni del decreto, l’intervento regolamentare:

– ha il fine di favorire il rafforzamento dei requisiti professionali degli intermediari assicurativi di cui all’art. 111 del Codice delle Assicurazioni (collaboratori iscritti nella sezione E del Registro Unico degli intermediari di assicurazione e riassicurazione – RUI e produttori diretti di imprese iscritti nella sezione C);

– tiene in considerazione la crescente diffusione dei rapporti assicurativi da gestire in via telematica;

– riunifica e armonizza la disciplina esistente in materia.

La materia è attualmente disciplinata dal Regolamento ISVAP n. 5/2006 (artt. 17, 21, 38, 42 e 58 bis) che, in relazione alla sezione del RUI di appartenenza, differenzia tra:

– obblighi di formazione previsti per le persone fisiche iscritte nelle sezioni C ed E; per gli addetti operanti all’interno dei locali degli intermediari di “primo livello” (A – agenti, B – brokers, D – Banche, SIM, altri intermediari finanziari, Poste Italiane); per il personale dei call center di intermediari. Sono esenti dagli obblighi di formazione – e continuano ad esserlo anche in base alla nuova disciplina – gli agenti e i brokers (sezioni A e B), ai quali è richiesto il superamento di una prova di idoneità ai fini dell’iscrizione, nonché gli iscritti in sezione D;

– obblighi di aggiornamento (richiesti senza eccezioni per tutti gli iscritti nelle varie sezioni del RUI, inclusi agenti e brokers, nonché per gli addetti operanti all’interno dei locali dell’intermediario e nei call center di intermediari).

 

Gli addetti dei call center delle imprese, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento ISVAP n. 34/2010, sono parimenti soggetti agli obblighi di formazione iniziale e di aggiornamento, sia pure in misura ridotta (50% delle ore previste dal Regolamento n. 5/2006).

L’unito schema di regolamento, in conformità con le previsioni del “decreto sviluppo-bis”, riunifica le disposizioni contenute nei Regolamenti ISVAP n. 5/2006 e n. 34/2010 in tema di formazione e aggiornamento e introduce una serie di previsioni innovative finalizzate a elevare gli standard professionali degli addetti alle reti distributive, sul presupposto che un adeguato livello di conoscenza e di capacità professionale dei medesimi costituisca snodo cruciale ai fini di un corretto e affidabile rapporto con la clientela e rappresenti la condizione per lo sviluppo di sane dinamiche di mercato nell’ottica della protezione del consumatore.

Lo schema di regolamento persegue anche l’obiettivo di rendere il più possibile omogenea e razionale la disciplina degli adempimenti formativi previsti per i diversi soggetti operanti nel mercato dell’intermediazione assicurativa, creditizia e finanziaria, attraverso l’allineamento del trattamento normativo di alcuni aspetti di rilievo (standard organizzativi richiesti, modalità di fruizione dei corsi, requisiti dei soggetti formatori, modalità di accertamento delle competenze acquisite).

Le principali innovazioni contenute nel presente schema di regolamento riguardano:

le modalità di fruizione dei corsi

– piena equiparazione e integrale intercambiabilità dei corsi a distanza rispetto ai corsi in aula, al fine di favorire una maggiore flessibilità nelle scelte organizzative dei soggetti vigilati;

– previsione di specifiche e più rigorose caratteristiche per la formazione a distanza (video-conferenza e e-learning), basate soprattutto sui principi di tracciabilità e interattività;

gli standard organizzativi

– maggiore flessibilità negli obblighi di aggiornamento, previsti su base biennale anziché annuale, mantenendo intatto il monte-ore complessivo ma con facoltà di distribuzione non uniforme nell’arco del biennio (almeno 15 ore in un anno su 60 totali);

– riferimento all’anno solare (dal 1° gennaio dell’anno successivo all’iscrizione o all’inizio dell’attività) al fine di allineare le diverse scadenze con semplificazione dell’attività di programmazione dei corsi;

i contenuti dei prodotti formativi

– prodotti formativi strutturati in aree tematiche e contenuti minimi di riferimento, indicati in una scheda allegata al regolamento;

– percorsi formativi modulari, di base e integrativi, anche in relazione alle caratteristiche soggettive dei destinatari (agenti/brokers/addetti call center) e alle caratteristiche oggettive dell’attività svolta (collocamento a distanza, riassicurazione, gestione sinistri etc.);

i requisiti dei soggetti formatori

– se la formazione è in outsourcing, per gli enti erogatori è previsto l’obbligo della certificazione di qualità per la formazione iniziale; tale previsione non si applica se i corsi sono tenuti ed organizzati direttamente dalle imprese e dagli intermediari o da Università riconosciute dal MIUR;

– per i docenti (anche nel caso di formazione erogata direttamente dalle imprese e dagli intermediari) sono previste specifiche caratteristiche di idoneità;

le modalità di accertamento delle competenze acquisite

 disciplina dettagliata delle procedure del test finale di verifica;

i controlli interni delle imprese sulla rete distributiva

previsione di un ruolo più attivo e incisivo degli organi amministrativi delle imprese nella definizione di linee strategiche in materia di formazione degli intermediari.

 

Entrata in vigore e norme transitorie

Lo schema di regolamento prevede quale data di entrata in vigore il 30 giugno 2014. Per la sola disciplina dell’aggiornamento è prevista l’entrata in vigore al 1° gennaio 2015, in coerenza con la nuova previsione dell’art. 7, che allinea il riferimento all’anno solare. La norma ha pertanto un mero carattere esplicativo a fini di chiarezza.

Inoltre, considerati gli adempimenti innovativi previsti, con particolare riguardo alla nuova disciplina in tema di: a) certificazione degli enti erogatori, b) caratteristiche tecniche delle piattaforme di e-learning; c) regole di svolgimento del test finale, che verosimilmente richiederanno tempi di implementazione delle necessarie misure organizzative, si è reputato opportuno inserire una norma transitoria che faccia salva la formazione iniziale conseguita sulla base delle vecchie regole entro il 31 dicembre 2014 con richiesta di iscrizione/avvio dell’attività entro la stessa data, facendo decorrere le nuove regole dal 1° gennaio 2015.

Valutazione d’impatto

Relativamente agli effetti della regolamentazione sopra delineata sui soggetti vigilati, lo schema di regolamento:

– si muove nell’ambito di un quadro normativo già esistente per quanto riguarda gli obblighi formativi e di aggiornamento;

– risponde all’esigenza di favorire il rafforzamento dei requisiti professionali e di riunificare e armonizzare la disciplina esistente in materia, come richiesto dalla normativa primaria sopra richiamata;

– rafforza il ricorso a mezzi telematici per la fruizione della formazione/aggiornamento, introducendo regole precise in merito; attraverso la piena equiparazione della formazione a distanza ai corsi in aula, persegue anche il fine di contenimento dei costi logistici e organizzativi;

– persegue l’obiettivo di armonizzazione delle discipline che regolano la materia nei settori assicurativo, creditizio e finanziario, con razionalizzazione delle relative incombenze.

Conclusivamente, il nuovo regolamento è adeguato all’obiettivo previsto dal “decreto Sviluppo bis” e produce per i soggetti vigilati un sostanziale beneficio dall’innalzamento della market quality, grazie a standard professionali più elevati e maggiore flessibilità organizzativa a fronte di costi di adeguamento variabili in dipendenza delle diverse scelte operative.