Nell’ assicurazione della responsabilità civile il danneggiato è terzo estraneo rispetto al rapporto tra assicurato ed assicuratore.

Da ciò discende che:

a) l’obbligazione dell’assicuratore relativa al pagamento dell’indennizzo all’assicurato è distinta e autonoma rispetto all’obbligazione di risarcimento cui l’assicurato è tenuto nei confronti del danneggiato;

b) l’obbligo dell’assicuratore di pagare l’indennizzo sussiste soltanto nei confronti dell’assicurato, e non verso i danneggiati; questi ultimi, quindi, possono agire unicamente in confronto del responsabile civile, ma non possono convenire in giudizio l’assicuratore, né tanto meno chiamarlo in causa nel corso della lite promossa contro l’assicurato;

c) se il danneggiato, erroneamente, convenga in giudizio l’assicuratore del responsabile, la domanda andrà dichiarata inammissibile, e il giudice non dovrà procedere alla integrazione del contraddittorio nei confronti del danneggiante.

Sebbene il terzo danneggiato non abbia azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile, vi sono tuttavia almeno tre ipotesi in cui egli può agire direttamente nei confronti dell’assicuratore, chiedendone la condanna al pagamento dell’indennizzo.

  1. La prima ipotesi è quella dell’esperimento, da parte del terzo, della medesima azione (contrattuale) spettante all’assicurato, in via surrogatoria ex art. 2900 c.c., ove ne ricorrano i presupposti di legge, cioè l’inerzia del debitore e pericolo di vanificazione del credito. Può costituire “inerzia” ai sensi dell’art. 1900 c.c., anche il fatto che l’assicurato abbia omesso di avvalersi della facoltà di chiedere all’assicuratore di pagare direttamente ai terzi danneggiati l’indennizzo, ai sensi dell’art. 1917, comma 2, c.c., a meno che l’assicurato abbia posto in essere iniziative ed accorgimenti diretti a mantenere integra la garanzia del proprio diritto all’indennizzo verso l’assicuratore.
  2. La seconda ipotesi è quella in cui l’assicuratore decida di offrire al danneggiato una determinata somma a titolo di risarcimento: tale offerta (ritenuta implicita nell’invito a definire transattivamente l’entità del danno), costituisce una proposta negoziale che, se accettata, dà vita a un contratto di espromissione in favore dell’assicurato, ex art. 1272 c.c., disciplinato non più dalle clausole del contratto di assicurazione , ma dai patti e dalle norme ad esso inerenti, e del quale il danneggiato può quindi pretendere giudizialmente l’adempimento.
  3. La terza ipotesi è quella in cui l’assicuratore concluda una transazione direttamente col terzo danneggiato; in questo caso, dal contratto di transazione (art. 1965 c.c.) sorge un diritto di credito che il danneggiato può azionare direttamente nei confronti dell’assicuratore.

Tribunale  Bari  sez. III, sentenza del 24 ottobre 2013