Decreto Destinazione Italia

Il Decreto Destinazione Italia include alcune misure per favorire il credito alle imprese, consentendo l’accesso a strumenti di finanziamento alternativi al tradizionale canale bancario, in particolare tramite operazioni di  cartolarizzazione ed emissione di titoli obbligazionari. Le misure incluse nel Decreto sono inoltre dichiaratamente volte a favorire tali tipi di investimenti da parte delle imprese di assicurazione, dei fondi pensione e degli enti pubblici previdenziali ed assicurativi.

 Il Decreto prevede che IVASS adotti un Regolamento per disciplinare le misure di dettaglio per la copertura delle riserve tecniche tramite gli attivi sopra menzionati entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Decreto (cioè entro il 24 gennaio 2014).

 Per dare seguito a quanto disposto dal Decreto, l’Istituto intende modificare il Regolamento IVASS 36/2011 in materia di investimenti e attivi a copertura delle riserve tecniche apportandovi le modifiche di seguito illustrate.

 In una lettera al mercato l’IVASS fa presente che tali modifiche :

– non sono soggette a pubblica consultazione ai sensi dell’art. 2.4.b) del  Regolamento IVASS n.3/2013, in ragione dei termini stringenti per l’attuazione imposti dal Decreto;

– riflettono il testo del Decreto come pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 dicembre 2013; in caso di modifiche in sede di conversione del Decreto, le modifiche al Regolamento 36/2011 saranno aggiornate di conseguenza 1. Nella lista degli attivi ammessi a copertura delle riserve tecniche (agli art. 17 e 23 del Regolamento, rispettivamente per le gestioni vita e danni), si intende inserire una nuova classe di investimenti (A1.2d) che includa le obbligazioni e i titoli similari di cui ai commi 19 e seguenti dell’art. 32 del D.L. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla L.134/2012, come emendata dal Decreto, vale a dire obbligazioni emesse da società non quotate, ad eccezione di banche e micro-imprese, ivi incluse obbligazioni con clausole di subordinazione e di partecipazione. In particolare:

– l’investimento in tale nuova classe di attivi è ammesso entro il limite del 3% delle riserve tecniche da coprire;

– i titoli di cui alla classe A1.2d sono ammissibili a copertura delle riserve tecniche anche se non negoziati in un mercato regolamentato; per tali titoli non saranno previsti ulteriori requisiti legati alla anzianità di costituzione dell’impresa, alla certificazione del bilancio, né alla durata residua dell’obbligazione, come attualmente previsti dal Regolamento per altre tipologie di obbligazioni;

 2. nella lista degli attivi ammessi a copertura delle riserve tecniche (agli art. 17 e 23 del Regolamento 36/2011, rispettivamente per le gestioni vita e danni), si intende inserire una nuova classe di investimenti (A1.9) che includa la nuova tipologia di operazioni di cartolarizzazione di obbligazioni prevista dal comma 1-bis della L.130/99 come emendata dal Decreto. In particolare:

– l’investimento in tale nuova classe di attivi è ammesso entro il limite del 3% delle riserve tecniche da coprire;

– in linea con quanto disposto dal Decreto, tali nuove cartolarizzazioni sono esenti dai  requisiti di rating previsti per gli investimenti in cartolarizzazioni dai medesimi articoli del Regolamento; rimangono in vigore i requisiti legati alla priorità di emissione ed al rimborso a scadenza del capitale pure previsti per altre tipologie di cartolarizzazioni dai medesimi articoli del Regolamento 36/2011;

– tale nuova classe di attivi include anche operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto obbligazioni e titoli similari di cui al precedente punto 1 (classe A1.2d) del Regolamento), nel rispetto delle condizioni previste dal comma 1 bis dell’art. 1 della L. 130/99 come emendata dal Decreto;

 3. gli attivi contenuti nelle nuove classi descritte nei precedenti punti sono sottoposti ai limiti  quantitativi di derivazione comunitaria comuni a più classi di investimento già previsti dagli artt. 21 e 27 del Regolamento, rispettivamente per le gestioni vita e danni;

4. per gli investimenti attuati in attivi di cui ai precedenti punti 1 e 2 attraverso fondi comuni di investimento non si ritiene necessario prevedere la creazione di nuove classi, in quanto tali investimenti possono essere classificati nelle classi esistenti in relazione alla prevalenza dell’investimento, come disposto dall’attuale dettato del Regolamento 36/2011;

5. alla sezione “A5) Investimenti Alternativi” (agli art. 17 e 23 del Regolamento 36/2011, rispettivamente per le gestioni vita e danni), si intende introdurre la possibilità di elevare il limite dell’1%, previsto come soglia di concentrazione in un unico fondo, al 3% nel caso di fondi che investono prevalentemente in obbligazioni e cartolarizzazioni disciplinati dal Decreto, di cui alle nuove classi di attivi A1.2d e A1.9;

6. gli Allegati 3 (“Modelli prospetti trimestrali vita e danni”) e 4 (“Modelli prospetti annuali vita e danni”) e le relative istruzioni informatiche per l’invio all’Istituto dei dati in formato elettronico dovranno essere modificate in relazione all’aggiunta delle nuove classi di investimento, così come i controlli automatici per la verifica della qualità dei dati all’invio.

Gli emendamenti precedentemente illustrati vanno ad aggiungersi a quelli già apportati al Regolamento 36/2011 per il recepimento delle linee guida EIOPA ed attualmente oggetto di pubblica consultazione fino al 28 febbraio 2014.

 L’Istituto intende effettuare un unico aggiornamento del Regolamento 36/2011 recante sia le modifiche necessarie per il recepimento delle linee guida EIOPA sia per il Decreto Destinazione Italia. Tali modifiche sarebbero pertanto attuate in esito alla pubblica consultazione precedentemente menzionata ed operative in ogni caso per gli investimenti a copertura al primo trimestre 2014.

Direttiva AIFM sui gestori di fondi di investimento alternativi

Le novità introdotte dalla Direttiva 2011/61/UE (“AIFM”) sui gestori di fondi  d’investimento alternativi, e le modifiche che saranno conseguentemente recate al TUF  (d.lgs 58/98) ed alla normativa secondaria del settore finanziario, renderanno necessari ulteriori emendamenti al Regolamento 36/2011, così come alla Circolare 474/D che disciplina i prodotti assicurativi collegati a fondi interni o OICR.

In attesa degli emendamenti alla normativa del settore finanziario, ed in linea con quanto previsto dalla comunicazione congiunta Banca d’Italia e Consob del 26 Luglio 2013 sulla disciplina applicabile ai gestori di fondi alternativi, l’Istituto intende con la presente comunicazione fornire indicazioni circa l’ammissibilità degli investimenti alternativi a copertura delle riserve tecniche, di cui:

– al punto A5) degli art. 17 e 23 del Regolamento 36/2011, rispettivamente per le gestioni vita e danni;

– alla Sezione 3, paragrafo 1.2) della Circolare 474/D.

 I fondi di investimento alternativi stabiliti in uno Stato membro in cui la Direttiva AIFM è stata trasposta nel quadro normativo nazionale, che avranno completato la procedura di autorizzazione ai sensi della Direttiva AIFM, potranno essere oggetto di investimento delle imprese di assicurazione, nei relativi limiti previsti dal Regolamento 36/2011.

 Coerentemente con l’attuale impostazione della Circolare 474/D, gli investimenti in fondi alternativi europei che ricadono nella disciplina di tale Circolare saranno ammissibili qualora tali fondi siano commercializzati su territorio italiano, ed avranno dunque completato, oltre alla procedura di autorizzazione, anche le relative procedure di notifica alle autorità competenti italiane ai sensi della Direttiva AIFM.

 Si considerano dunque superati i riferimenti – contenuti nei citati articoli e sezioni del Regolamento 36/2011 e della Circolare 474/D – alla procedura di autorizzazione da parte della Banca d’Italia per la commercializzazione di fondi alternativi europei su territorio italiano, in quanto tale procedura non risulta più necessaria ai fini dell’ammissibilità degli investimenti in fondi alternativi europei, alla luce delle nuove disposizioni comunitarie.

L’autorizzazione resta invece necessaria per i fondi stabiliti in Paesi extra comunitari.

Si richiama l’attenzione delle imprese in indirizzo sulla rilevanza delle disposizioni di cui all’art. 11 del Regolamento 36/2011, in materia di misurazione dei rischi di investimento assunti, con particolare riguardo agli investimenti maggiormente rischiosi, tra cui gli OICR non armonizzati.