L’obbligo di controllare la validità del progetto in relazione alle caratteristiche geologiche del terreno su cui l’edificio deve sorgere grava sia sull’appaltatore che sul progettista, il quale nella redazione dell’incarico professionale affidatogli deve tenere conto anche di tali condizioni.

Pertanto, il fatto che la traduzione del modello in un’opera concreta spetti all’appaltatore, non fa venir meno la responsabilità del progettista nei confronti del committente, qualora i vizi e le manchevolezze della costruzione dipendano da una progettazione rivelatasi inadeguata alle condizioni geologiche del terreno sul quale il progettista non aveva svolto la necessaria indagine geognostica.

Il progettista e l’appaltatore, pertanto, sono responsabili in solido per i difetti della costruzione dipendenti dal cedimento delle fondazioni dovuto alle caratteristiche geologiche del suolo, rientrando nei compiti di entrambi l’indagine sulla natura e consistenza del terreno edificatorio.

In tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell’opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente presta un’opera professionale in esecuzione di un’obbligazione di mezzi e non di risultato ma, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l’impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare, relativamente all’opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della “diligentia quam in concreto”.

Rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori, l’accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell’opera al progetto, sia delle modalità dell’esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonchè l’adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell’opera senza difetti costruttivi; sicchè non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonchè di controllarne l’ottemperanza da parte dell’appaltatore ed, in difetto, di riferirne al committente.

L’indagine sulla natura e sulla consistenza del suolo edificatorio rientra tra gli obblighi dell’appaltatore, in quanto l’esecuzione a regola d’arte di una costruzione dipende dall’adeguatezza del progetto rispetto alle caratteristiche geologiche del terreno su cui devono porsi le fondazioni; con la conseguenza che, nell’ipotesi in cui detta indagine non presenti difficoltà particolari, superiori alle conoscenze che devono essere assicurate dall’organizzazione necessaria allo svolgimento dell’attività edilizia, l’appaltatore deve rispondere, in solido con il progettista (a sua volta responsabile per inadempimento del contratto d’opera professionale, essendosi rivelata inadeguata la progettazione) dei vizi dell’opera dipendenti dal cedimento delle fondazioni dovuto alle caratteristiche geologiche del suolo, non tenute presenti dal progetto.

Nell’appalto sia pubblico che privato, infatti, rientra tra gli obblighi di diligenza dell’appaltatore, senza necessità di una specifica pattuizione, esercitare il controllo della validità tecnica del progetto fornito dal committente, anche in relazione alle caratteristiche del suolo su cui l’opera deve sorgere, posto che dalla corretta progettazione, oltre che dall’esecuzione dell’opera, dipende il risultato promesso.

L’appaltatore, pertanto, non può esimersi dall’obbligo di accertare le caratteristiche idrogeologiche del terreno sul quale l’opera deve essere realizzata, potendo la sua responsabilità essere esclusa solo se le condizioni geologiche non siano accertabili con l’ausilio di strumenti, conoscenze e procedure normali.

Cassazione civile  sez. II, 15 ottobre 2013 n. 23350