L’obbligazione di custodia non è esclusiva del deposito, ma può derivare anche da altre fonti, contrattuali e non, e presentarsi come obbligo autonomo o in collegamento accessorio o strumentale ad altri obblighi.

Deve ritenersi sussistente l’obbligazione tipica di custodia dei valori da parte della società che si occupa del trasporto degli stessi dal momento di apertura delle casseforti e per tutta la durata del trasporto.

Cassazione civile  sez. III,  25 novembre 2013 n. 26353