È nulla per contrasto alle norme di diritto comune comunitario la clausola di guida esclusiva, che consente all’assicuratore di rifiutare il risarcimento del danno qualora, al momento del sinistro, alla guida vi fosse una persona diversa da quella indicata nella polizza.

Tale clausola, comprime, altresì, il diritto inviolabile alla salute, diritto costituzionalmente garantito, irretrattabile ed indisponibile da parte dell’assicuratore.

Conseguentemente, la vittima trasportata ha sempre e comunque diritto al risarcimento integrale del danno.

Cassazione civile  sez. III, sentenza del 30 agosto 2013 n. 19963