Con provvedimento numero 3037 l’ISVAP ha disposto la revoca dell’autorizzazione a Sopaf s.p.a.  a detenere una partecipazione pari o superiore al 10% nel capitale di una società assicurativa o riassicurativa.

L’Isvap aveva lo scorso 21 settembre 2012 inviato alla compagnia una lettera con la quale si chiedevano a Sopaf S.p.A. informazioni aggiornate sulla propria situazione economica e Finanziaria.

Sopaf aveva replicato il 26 ottobre 2012 sostenendo che in data 24 settembre 2012 aveva depositato, presso il Tribunale competente, domanda per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo e che il successivo 15 ottobre il Consiglio di Amministrazione della stessa aveva optato per la natura liquidatoria del concordato preventivo.

Il 19 dicembre 2012 il Collegio dei liquidatori di Sopaf S.p.A.(in liquidazione e in concordato) ha comunicato che il Tribunale di Milano, che già aveva ritenuto sussistente il presupposto di fallibilità del richiedente, ha accolto l’istanza di  Sopaf S.p.A. e, in data 27 novembre 2012, ha concesso ulteriori 60 giorni per la presentazione della proposta di concordato e del piano di cui all’art. 161 della Legge fallimentare.

Considerato che la comunicazione del 19 dicembre conferma lo stato di liquidazione volontaria e che la decisione del Tribunale riguarda esclusivamente l’eventuale apertura della procedura fallimentare o la continuazione della liquidazione volontaria grazie agli effetti del concordato preventivo ed essendo venuti meno i requisiti previsti dall’articolo 68, comma 5  del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 per l’autorizzazione a detenere una partecipazione pari o superiore al 10% nel capitale di una impresa assicurativa o riassicurativa, l’ISVAP ha disposto la revoca dell’autorizzazione in capo a Sopaf S.p.A. con sede in Milano, attualmente  azionista al 45%, a detenere una partecipazione pari o superiore al 10% nel capitale sociale  di Aviva Previdenza s.p.a., ai sensi dell’art. 68, comma 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

La revoca comporta, ai sensi dell’articolo 74, comma 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il divieto di esercizio dei diritti di voto inerenti alle partecipazioni per le quali è stata revocata la suddetta autorizzazione, pur essendo le stesse computate ai fini  della regolare costituzione della relativa assemblea.

La citata partecipazione, ai sensi del comma 3 dell’articolo 74 del citato decreto, deve essere alienata entro un anno dalla data del presente provvedimento.