di Carlo Giuro

La prestazione di un fondo pensione può essere erogata anche in forma frazionata. Il chiarimento proviene da una recente risposta a quesito fornita dalla Covip a una forma previdenziale preesistente (vale a dire costituita prima del 1992 secondo le previsioni della normativa vigente). Qual era l’interrogativo posto? Riguardava la possibilità, per un associato vecchio iscritto (a un fondo pensione preesistente prima del 29 aprile 1993), di chiedere la prestazione pensionistica in forma di rendita per una quota soltanto della propria posizione individuale, mantenendo la restante quota presso il fondo pensione stesso. L’intenzione successiva era quella di riservarsi la possibilità di richiedere successivamente, qualora la rendita predetta o la pensione obbligatoria non dovessero risultare più sufficienti, una nuova rendita con il patrimonio residuo ovvero la liquidazione totale della posizione sotto forma di capitale. Nel rimarcare come non sia rinvenibile nella normativa previdenziale vigente alcuna esplicita indicazione normativa in materia, la Covip ritiene in via generale ammissibile che, a seguito dell’esercizio dell’opzione in ordine alle modalità di erogazione della prestazione pensionistica, in rendita e/o in capitale, solo una parte della stessa (o quella in rendita o quella in capitale) venga immediatamente percepita. La restante parte della posizione potrà essere mantenuta presso il fondo pensione dando luogo alla relativa quota di prestazione in un momento successivo su richiesta dell’iscritto. La Covip si preoccupa però anche di attenuare il rischio di ulteriori, eccessivi frazionamenti della prestazione; a tale fine osserva come la rimanente parte di posizione non possa formare a sua volta oggetto di una pluralità di richieste di prestazioni successive. La scelta tra la rendita e il capitale, conclude la Commissione, deve pertanto essere effettuata in sede di accesso al pensionamento presso la forma pensionistica complementare, restando nella facoltà dell’iscritto unicamente la decisione in ordine al momento in cui chiedere l’erogazione della parte di prestazione non immediatamente fruita. Le prestazioni pensionistiche in regime di contribuzione definita e di prestazione definita possono essere erogate o al 100% sotto forma di rendita o, in alternativa in capitale, secondo il valore attuale, fino a un massimo del 50% del montante finale accumulato. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del dlgs n. 124 del 1993, risultassero iscritti a forme pensionistiche complementari già istituite al 15 novembre 1992 (cosiddetti vecchi iscritti) possono optare per la liquidazione dell’intera prestazione pensionistica in capitale. Tornando alla disciplina generale poi, il momento della percezione della prestazione pensionistica può essere anticipato nel caso in cui si verifichi la cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. In questo caso è possibile per l’aderente percepire le prestazioni pensionistiche con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l’accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza. Va anche evidenziato che in ottica di welfare to work, la contribuzione alle forme pensionistiche complementari può proseguire volontariamente oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che l’aderente, alla data di pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare. È importante anche rimarcare come la contribuzione anche in caso di proseguimento volontario, goda della deducibilità fiscale nei limiti dei 5.164,57 euro annuali. (riproduzione riservata)