Pagina a cura di Antonio Ciccia  

Consenso informato per l’uso dei cookie (letteralmente biscotti), ossia quelle piccole stringhe di testo usate da alcuni siti per autenticazioni automatiche, tracciabilità delle sessioni e memorizzazione di informazioni specifiche riguardanti gli utenti che accedono al server. Ma solo per quelli usati per la profilazione degli utenti.

Per quelli tecnici, necessari per la navigazione basta l’informativa. L’archiviazione di cookie sui terminali degli utenti deve essere, infatti, preliminarmente portata a conoscenza degli internauti mediante una chiara informativa, anche se semplificata. Lo prevede l’articolo 122 del codice della privacy, modificato dal decreto legislativo 69/2012, in base al quale l’informativa deve indicare chiaramente quali sono le finalità perseguite mediante il ricorso ai cookie.

Per esempio, se la finalità consistente nel creare profili degli utenti al fine di inviare loro messaggi pubblicitari mirati, occorrerà specificare che i cookie consentiranno al gestore del sito di realizzare appunto una profilazione finalizzata alla successiva attività di direct marketing.

Inoltre il codice della privacy prevede che per la raccolta del consenso dell’utente all’uso dei cookie possono essere utilizzate «specifiche configurazioni di programmi informatici o di dispositivi che siano di facile e chiara utilizzabilità per il contraente o l’utente».

Gli operatori dovranno poter acquisire in maniera snella dall’utente il consenso all’uso dei cookie, che però, per poter essere valido, deve avere tutte le caratteristiche previste dalla legge.

 

Deve, cioè, risultare in ogni caso specifico, libero ed espresso.

Gli strumenti ai quali fa riferimento il codice sono, allo stato, diversi e non è escluso che, anche in poco tempo, la creatività dell’industria pubblicitaria e degli operatori della rete ne sviluppino di nuovi.

Per il consenso si possono usare le impostazioni presenti nei comuni browser, che consentono o meno la memorizzazione dei cookie nei terminali usati per la navigazione in Internet e che di norma permettono anche di impostare le regole dei cookie in modo che non vengano accettati quelli di «terze parti». Alcuni consentono anche di bloccare i cookie di alcune terze parti e non di altre, tramite una funzione che permette di indicare da quali domini consentire l’invio di cookie.

Si possono usare specifici programmi che possono essere aggiunti al browser (plug-in), che specializzano le funzioni comunemente rese disponibili dai software per la navigazione e che possono essere configurati dall’utente per effettuare una selezione dei cookie sulla base dei domini di provenienza.

Con il sistema «do not track», si consente all’utente di segnalare a ciascun sito visitato la sua volontà di essere o meno tracciato nel corso della navigazione. Questa modalità tecnica non è ancora entrata a regime.

L’obbligo di informare l’utente sull’uso dei cookie e di acquisirne il preventivo consenso è a carico del gestore del sito.

Nel caso in cui un sito consenta la trasmissione anche di cookie di «terze parti», l’informativa e l’acquisizione del consenso sono di norma a carico del terzo. Tra l’altro è necessario che l’utente venga adeguatamente informato, nel momento in cui accede al sito che consente la memorizzazione dei cookie terze parti, oppure quando accede ai contenuti forniti dalle terze parti e, comunque, prima che i cookie vengano scaricati sul suo terminale.

Peraltro sia per l’informativa sia per il consenso ci può essere una collaborazione tra i vari gestori dei siti.

Non è escluso, infatti, che, anche sulla base di accordi con i siti terze parti, l’informativa fornita agli utenti dal sito «prima parte» contenga anche le informazioni sui cookie trasmessi automaticamente dalle terze parti. Anche in tal caso, l’informativa dovrà specificare la finalità dei cookie utilizzati e, quindi, indicare se gli stessi siano finalizzati a creare profili degli utenti e a inviare loro pubblicità mirate ovvero a effettuare misure di traffico per la valutazione delle prestazioni del sito.

Non si può escludere che anche il consenso venga acquisito dalle terze parti per il tramite del sito «prima parte». La richiesta del consenso dell’utente deve essere fatta in stretta relazione all’informativa resa allo stesso, in modo tale da consentirgli di fare scelte realmente consapevoli. Sarà, poi, cura dei diversi gestori coinvolti disciplinare i propri rispettivi ruoli con particolare riguardo ai rapporti tra titolare e responsabile del trattamento, e provvedendo alle relative nomine in base al codice della privacy.

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