Nella sua seconda parte l’art. 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 81 /2008, individua la figura del datore di lavoro nelle pubbliche amministrazioni e, a differenza del D.Lgs. n. 626/1994, il vigente 81/2008 recepisce, esplicitandolo, lo stabile indirizzo giurisprudenziale secondo il quale è l’organo di vertice delle singole amministrazioni, ovverosia l’organo di direzione politica, a dovere individuare il dirigente, o il funzionario non dirigente, cui attribuire la qualità di datore di lavoro. Mutuate dal predetto orientamento della Corte di legittimità anche le conseguenze che secondo il dettato del citato decreto derivano dall’omessa individuazione dell’organo politico del dirigente designato ad assumere il debito di sicurezza: in tali casi la qualifica di datore di lavoro continuerà a coincidere con l’organo di vertice medesimo, quindi con il Sindaco.

Cassazione penale, sez. IV, (ud. 22 marzo 2012) 20 aprile 2012, n. 15206