Pagina a cura di Antonio Ciccia  

Vietato mettere online informazioni sullo stato di salute, patologie o handicap di una persona. Il divieto vale anche per le pubbliche amministrazioni. E in caso di violazione il Garante privacy può intervenire per bloccare l’ulteriore diffusione in internet dei dati sulla salute rispettivamente di cittadini disabili e di persone che hanno beneficiato di rimborsi per spese sanitarie.

Come è successo a un comune (provvedimento 369/2012) e ad una Asl (provvedimento 362/2012). Tra l’altro il divieto, oltre che prescritto dal codice della privacy (articolo 22), è anche ribadito dalle Linee guida del garante sulla pubblicazione online di atti e documenti del 2 marzo 2011. Le norme prevedono, nel dettaglio, il divieto assoluto di diffusione di dati sulla salute. Nei provvedimenti in esame il Garante ha dichiarato illecito il trattamento di dati effettuato dal Comune e dalla Asl perché in contrasto con la norma che vieta ai soggetti pubblici di diffondere i dati da cui si possano desumere malattie, patologie e qualsiasi riferimento a invalidità, disabilità o handicap fisici o psichici.

Dagli accertamenti è emerso infatti che sul sito del comune era liberamente consultabile un allegato al Piano comunale di protezione civile contenente l’elenco delle persone non autosufficienti che abitano da sole o con altri inabili. Nell’allegato erano riportati in chiaro il nome e cognome, la sigla della disabilità oppure la sua indicazione per esteso (ad esempio non vedente) e in alcuni casi anche la data di nascita o l’indirizzo della persona non autosufficiente. Sul sito della Asl, nella sezione dedicata all’albo pretorio, era presenti le determinazioni con le liquidazioni degli indennizzi per patologie contratte per cause di servizio, rimborsi per spese sanitarie (anche a favore di trapiantati o di persone affette da determinate patologie), che riportavano in chiaro il nominativo o il codice fiscale degli interessati o dei familiari che avevano beneficiato dei rimborsi. Comune e Asl rischiano anche una eventuale sanzione amministrativa. Con riferimento all’albo pretorio sarebbe, tuttavia, utile un approfondimento considerato che, per gli enti locali, in base all’articolo 124 del dl 267/2000, sussiste l’obbligo di pubblicare tutte le deliberazioni e che, secondo il Consiglio di stato (sentenza n.1370 del 15/03/2006) la pubblicazione deve riguardare anche le determinazioni. Ma se la pubblicazione è obbligatoria, questa non potrebbe avvenire con omissis.

 

Adozioni

Con altro provvedimento (n. 329/2012) il garante si è occupata di adozioni e ha stabilito che qualunque attestazione di stato civile riferita a una persona adottata deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e senza l’annotazione della sentenza di adozione.

Le notizie sullo stato di adozione di una persona, infatti, possono essere fornite da un ufficiale pubblico solo su espressa autorizzazione dell’autorità giudiziaria.

Nel caso specifico una persona ha contestato al Comune di aver rilasciato ai parenti la copia integrale del suo atto di nascita con incluse le informazioni sul provvedimento giudiziario riguardante la sua adozione. I funzionari comunali ritenevano che la consegna del documento recante le informazioni sull’adozione fosse giustificata dalla necessità degli eventuali eredi di poter difendere i propri diritti in sede giudiziaria.

Il Garante ha spiegato che la normativa vigente prevede che le indicazioni sul rapporto di adozione possano essere fornite solo su espressa autorizzazione dell’autorità giudiziaria. L’ufficiale di stato civile del Comune commetterebbe una illecita comunicazione di dati personali a soggetti diversi dal diretto interessato.

Il Garante ha vietato ai parenti dell’uomo l’ulteriore utilizzo delle informazioni sull’adozione contenute nella copia dell’atto di nascita. Al Comune è stato prescritto di fornire al proprio personale di stato civile adeguate istruzioni per evitare che si commettano ulteriori violazioni sui dati relativi alle persone adottate.

Anche perchè c’è il rischio di pesanti sanzioni pecuniarie amministrative.