di Valerio Stroppa  

Il risparmiatore può essere chiamato a rispondere in solido con l’intermediario per il mancato pagamento della Tobin tax. In caso di errori od omissioni della banca, fiduciaria, società di investimento o del notaio il fisco potrà rivalersi anche presso l’acquirente dei titoli.

La sanzione tributaria, pari al 30% dell’importo dovuto, colpirà però esclusivamente l’intermediario tenuto materialmente al versamento. Per le violazioni relative agli obblighi dichiarativi e agli altri adempimenti richiesti dall’amministrazione finanziaria, invece, la sanzione potrà arrivare fino al 240% in caso di mancata presentazione. È quanto prevede lo schema di decreto attuativo della tassa sulle transazioni di borsa prevista dalla legge n. 228/2012, anticipato da ItaliaOggi di ieri.

Il prelievo che colpisce la compravendita di azioni, strumenti finanziari partecipativi ex articolo 2346, comma 6 c.c. e relativi titoli rappresentativi scatterà dal 1° marzo 2013. L’aliquota, per quest’anno, sarà pari allo 0,12% per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati e allo 0,22% per quelle registrate sui mercati over the counter. Stessa decorrenza per l’imposta «antispeculativa» sul trading ad alta frequenza, di cui all’articolo 1, comma 495 della legge di stabilità: saranno colpiti gli scambi di titoli generati in maniera automatica da algoritmi informatici con un intervallo non superiore al mezzo secondo (aliquota 0,02%). Partirà dal 1° luglio l’imposta per le operazioni sui derivati, incluse quelle ad alta frequenza: la misura del balzello, determinata in base a specifiche fasce di valore, sarà ridotta al 20% per le operazioni che avvengono su mercati quotati.

Oltre a definire l’ampia rosa di esenzioni ed esclusioni, il dm del ministero di Vittorio Grilli reca disposizioni che vanno a regolare specifiche situazioni tributarie. Gli intermediari esteri che posseggono una stabile organizzazione in Italia, per esempio, dovranno adempiere agli obblighi legati alla Tobin tax attraverso la stabile organizzazione. I soggetti che ne sono privi, invece, potranno nominare un rappresentante fiscale, che risponderà in toto per conto dell’intermediario straniero. In tutti gli altri casi, sarà proprio la banca, sim o fiduciaria di oltreconfine a dover agire direttamente. Sul punto, l’Agenzia delle entrate dovrà chiarire le modalità di identificazione di tali soggetti.

Non solo. Il decreto riconosce la possibilità per i contribuenti di avvalersi tramite delega della società di gestione accentrata (Monte Titoli) per il corretto assolvimento della Tobin tax in tutte le sue accezioni. Un provvedimento delle Entrate dovrà stabilire modalità e termini degli obblighi dichiarativi, nonché dell’assolvimento dell’imposta e dei connessi obblighi strumentali. Sarà tuttavia prevista una soglia minima: se l’imposta liquidata risulterà inferiore, non sarà necessario presentare la dichiarazione.

Spazio, poi, all’autocertificazione del contribuente. Chi effettua un’operazione esente o esclusa dall’ambito operativo dei nuovi balzelli sulle transazioni finanziarie dovrà darne comunicazione all’intermediario. Quest’ultimo non applicherà l’imposta. Il contribuente deve tuttavia fornire idonea documentazione e resta responsabile delle proprie dichiarazioni.

Confermata l’indeducibilità di tutte e tre le forme di prelievo (Tobin tax, derivati e trading ad alta frequenza) ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap. Ciò significa che l’onere fiscale sull’acquisto sarà a tutti gli effetti un costo, non scomputabile dal reddito al momento della vendita dei titoli.

Importante anche il chiarimento che il dm opera con riguardo agli stati black list. In via generale, come detto, se in un’operazione intervengono più intermediari l’imposta viene versata dal soggetto che riceve direttamente dall’acquirente o dalla controparte finale l’ordine di esecuzione. Per banche, fiduciarie e broker localizzati in paesi o territori con i quali l’Italia non ha in essere accordi per il reciproco scambio di informazioni, però scatterà una presunzione per la quale questi «si considerano a tutti gli effetti acquirenti o controparti finali dell’ordine di esecuzione». Spetterà alle Entrate definire quali sono questi stati. Come pure fissare le modalità di rimborso nel caso in cui il contribuente dimostri che la stessa operazione è stata tassata più di una volta.

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