Per il 2012 l’imposta di bollo addebitata è stata dello 0,1%, mentre dal 2013 il prelievo salirà allo 0,15% per tutte le forme di investimento che presuppongono l’esistenza di prodotti finanziari diversi dai conti correnti e dai libretti di risparmio bancari e postali.

Azioni, titoli di stato, obbligazioni, quote di Oicr, derivati e polizze vita sono stati assoggettati dal dl n. 201/2011 a un prelievo proporzionale al loro valore, da calcolare al termine del periodo rendicontato.

I chiarimenti ufficiali dell’Agenzia delle entrate sull’applicazione sono arrivati solo lo scorso 21 dicembre con la circolare n. 48/E del 2012.

L’imposta è dovuta nella misura minima annua di 34,2 euro e, limitatamente al 2012, nella misura massima di 1.200 euro. Da quest’anno, però, non ci sarà più alcun limite superiore, se non per i soggetti diversi dalle persone fisiche (in questo caso il tetto è di 4.500 euro annui).

Per le polizze – oltreché per i buoni postali fruttiferi nonché per i prodotti finanziari diversi da quelli dematerializzati, per i quali non sussista un rapporto di custodia ed amministrazione ovvero altro stabile rapporto – l’imposta di bollo è dovuta  all’atto del rimborso o riscatto (vd. art. 3, comma 7, del decreto attuativo).

Le compagnie dovranno quindi memorizzare con cadenza annuale l’imposta sul valore di riscatto, da cumulare, all’atto del riscatto, del sinistro o della scadenza, con l’imposta sul valore di rimborso della polizza calcolata pro rata temporis relativamente all’anno del rimorso stesso; l’imposta complessivamente determinata dovrà essere quindi versata a seguito del rimborso o riscatto  o a seguito di sinistro.

Per i prodotti finanziari (come le polizze dei rami III e V) per i quali l’imposta di bollo deve essere applicata in ragione di ciascun anno all’atto del riscatto o rimborso, l’imposta di bollo speciale pagata annualmente in relazione a tali prodotti può essere scomputata dall’imposta di bollo dovuta all’atto del rimborso o del riscatto.

Per le polizze di assicurazione e le operazioni di capitalizzazione di cui ai rami vita III e V si assume, quale valore cui applicare l’imposta il valore di riscatto della polizza al 31 dicembre di ciascun anno (par. 2.4 della circolare n. 48/E), ovvero per la frazione dell’anno in cui la polizza scade o viene riscattata, il valore effettivo di riscatto o rimborso. Il riferimento all’anno civile operato dall’art. 3, comma 2, del decreto attuativo ha presumibilmente indotto a ritenere che la memorizzazione vada comunque riferita al 31 dicembre anche per le polizze che hanno una rendicontazione correlata all’anniversario della polizza non coincidente con il 31 dicembre. Anche in tal caso, alla data del 31 dicembre dell’anno di stipula, si farà comunque riferimento al valore di riscatto o, in mancanza, alla riserva matematica o, qualora anche tale valore sia indisponibile,  ai premi versati.

Secondo l’ANIA l’imposta di bollo vada applicata anche nei casi di recesso (diritto di ripensamento) e di sinistro (morte dell’assicurato).

Non sfuggono al prelievo gli asset finanziari detenuti all’estero tramite società fiduciarie o intermediari italiani. In tal caso si applica la minipatrimoniale in luogo dell’Ivafe, dovuta invece nell’ipotesi in cui le attività finanziarie siano detenute oltre confine tramite operatori stranieri.