Il Ministro dello Sviluppo Economico, ai sensi dell’articolo 285 del Codice delle assicurazioni, ha stabilito l’aliquota del contributo commisurato ai premi r.c. auto da versare al Fondo di garanzia per le vittime della strada, al netto degli oneri di gestione, confermando anche per il 2013 la precedente aliquota di contribuzione, pari al 2,5% (v. allegato: decreto 12 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. del 24 dicembre 2012, s.g. n. 299).

Il contributo, come è noto, si applica ai premi r.c. auto incassati, al netto degli importi corrisposti dai contraenti a titolo d’imposta sulle assicurazioni e di contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

Ai sensi dell’art. 8, commi 2 e 3, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 28 aprile 2008 n. 98, di attuazione dell’articolo 285 del Codice delle assicurazioni, le imprese esercenti l’assicurazione r.c. auto sono tenute a versare entro il prossimo 31 gennaio 2013, a titolo di acconto sul contributo per l’anno 2013, una somma da determinarsi applicando la citata aliquota del 2,5% sui premi r.c. auto incassati nell’esercizio 2011, al netto della detrazione per gli oneri di gestione, stabilita per l’esercizio 2013 nella misura del 4,7% con il provvedimento ISVAP n. 3025 del 30 novembre 2012 (pubblicato nella G.U. del 21 dicembre 2012, s.g. n. 297). Il conguaglio del contributo dovuto per l’anno 2013 andrà poi effettuato entro il 30 settembre 2014, calcolando il 2,5% dei premi r.c. auto incassati nell’esercizio 2013, sempre al netto degli oneri di gestione deducibili (4,7 %).

Il conguaglio per l’anno 2012 dovrà essere effettuato entro il 30 settembre 2013, applicando l’aliquota del 2,5% sui premi incassati nell’esercizio 2012, al netto della deduzione per gli oneri di gestione, stabilita dall’ISVAP per tale anno nella misura del 4,1% (con provvedimento n. 2939 del 3 novembre 2011, pubblicato nella G.U. 18 novembre 2011, s.g. n. 269).

Fonte: ANIA