Posto che la causa del contratto va intesa non già come funzione economico-sociale svincolata dalla singola fattispecie contrattuale, bensì come funzione economico individuale del singolo, specifico negozio, da valutarsi in tali termini sotto il profilo tanto genetico quanto funzionale, l’obiettivazione di un motivo di cui la controparte sia resa espressamente partecipe è destinata ad integrare l’elemento causale della convenzione negoziale nella misura in cui esso risulta determinante della formazione del consenso (nella specie, in sede di vendita di pacchetto turistico era stata prevista la possibilità di immersioni subacquee, rivelatasi poi impraticabile, essendo l’attività di diving vietata in quel periodo nel luogo prescelto per la vacanza).

Cassazione Civile, sez. III, 20 marzo 2012, n. 4372